Sentenza del 11/07/2024 n. 18988 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento per IRAP e IRES, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, sostenendo che LIFIN SA, pur costituita in Lussemburgo, fosse fiscalmente residente in Italia: la gestione sarebbe stata svolta da A.A. presso gli uffici di ARGO Srl a Trento. A sostegno della tesi dell’esterovestizione erano state richiamate e-mail, la mancata prova dello svolgimento delle assemblee in Lussemburgo e somme di denaro trovate negli uffici di ARGO. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Trento, la CTR aveva accolto l’appello delle società e annullato gli avvisi, ritenendo gli indizi insufficienti e non univoci. In cassazione, l’Agenzia ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi; le società, con ricorso incidentale, hanno contestato il mancato contraddittorio endoprocedimentale e la mancata attivazione della cooperazione amministrativa con il Lussemburgo, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale e sollevando una questione di legittimità costituzionale. Hanno inoltre impugnato la compensazione delle spese disposta in appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia: le e-mail e il dominio erano stati esaminati dalla CTR, sicché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove; la residenza di A.A. non era decisiva ai fini dell’art. 73, comma 3, TUIR. La contestata mancanza di prova delle riunioni in Lussemburgo non costituiva un fatto storico omesso, e l’onere di provare che i consigli si tenessero in Italia gravava sull’Agenzia. È stata inoltre esclusa la possibilità di rivalutare in cassazione i singoli indizi, spettando al giudice di merito apprezzarli complessivamente. I primi due motivi incidentali delle società e la richiesta di rinvio pregiudiziale sono rimasti assorbiti, poiché le società erano già risultate vittoriose in appello. È stato rigettato il terzo motivo: la complessità della materia giustificava la compensazione delle spese d’appello secondo la disciplina applicabile al giudizio, instaurato il 6 marzo 2014. La Corte ha compensato anche le spese di cassazione. Ha disposto, invece, per le ricorrenti incidentali il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto; tale obbligo non è stato applicato all’Agenzia, risultata anch’essa soccombente.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l'omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.
Il motivo consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non la pretesa insufficienza della motivazione né il dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Art. 73, comma 3, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
la prova de qua, a tacer d'altro, non andava comunque fornita dal contribuente, incombendo piuttosto sull'Agenzia (che invoca in maniera apodittica il principio di vicinanza della prova) l'onere di provare che i consigli di amministrazione si tenessero in territorio italiano
Nel caso deciso, spettava all’Agenzia provare che l’amministrazione della società si svolgesse in Italia; non poteva trasferire sul contribuente l’onere di dimostrare che i consigli di amministrazione si tenessero all’estero. La residenza del singolo amministratore non sostituiva la prova del criterio di residenza societaria applicato.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis
Ad avviso di questa Corte si tratta di una valutazione congrua, idonea a fondare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, D.Lgs. 546/1992, nella formulazione applicabile ratione temporis.
Poiché il giudizio era stato instaurato prima dell’entrata in vigore della modifica del 2015, si applicava la disciplina previgente, che rinviava all’art. 92 c.p.c. La complessità della materia è stata ritenuta, nel caso concreto e secondo quella disciplina, ragione idonea a giustificare la compensazione.
Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis
La norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 11/03/2022, n. 7992), costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito.
La clausola sulle gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese è elastica e va concretizzata dal giudice di merito; nel caso, la complessità della materia è stata considerata una ragione sufficiente secondo il regime temporale applicabile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Il contributo unificato aggiuntivo è stato posto a carico delle ricorrenti incidentali per l’esito del loro ricorso. Non è stato applicato all’Agenzia, anch’essa soccombente, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In cassazione, l’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, discusso e decisivo, non una diversa lettura delle prove o la critica alla sufficienza dell’argomentazione del giudice di merito.
- La residenza personale dell’amministratore e singoli indizi, come e-mail o denaro rinvenuto presso terzi, non dimostrano automaticamente la residenza fiscale italiana di una società: gli elementi vanno valutati nel loro insieme rispetto al criterio legale applicabile.
- Se l’Amministrazione sostiene che la sede di direzione effettiva di una società estera fosse in Italia, deve provare i fatti posti a fondamento di tale conclusione; il contribuente non è tenuto a dimostrare il fatto negativo che le riunioni societarie si svolgessero all’estero.
- Quando la parte è integralmente vittoriosa nel grado precedente, i motivi incidentali condizionati relativi a questioni non decise possono rimanere assorbiti se il ricorso principale viene rigettato o dichiarato inammissibile.
- La disciplina delle spese va individuata in base alla data d’instaurazione del giudizio. Nel regime applicabile in questa causa, la complessità della materia è stata ritenuta idonea a giustificare la compensazione delle spese.
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