Cassazione Civile, Ordinanza n. 21710/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge n. 89 del 2001 in relazione alla non ragionevole durata di un processo presupposto, riassunto poi in sede di rinvio davanti alla Corte d'appello di Perugia e seguito anche da una fase esecutiva/di ottemperanza. In sede monitoria erano stati liquidati euro 2.000; in opposizione, proposta dal Ministero della giustizia, erano state liquidate le spese della fase di opposizione in euro 640,50. La parte privata ricorre in cassazione con un motivo, lamentando l'illegittima esclusione del compenso per la fase istruttoria nella liquidazione delle spese secondo i parametri dei d.m. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, sostenendo che la liquidazione sarebbe inferiore ai minimi tabellari e violerebbe gli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c. Il Ministero resiste e propone ricorso incidentale con tre motivi: (1) deduce la tardività della domanda ex art. 4 l. n. 89/2001, assumendo che il termine semestrale decorresse dalla conclusione del processo presupposto nel 2015 e non potesse essere spostato dalla durata del giudizio di ottemperanza; collega a ciò anche la carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia rispetto alla parte di domanda riferita all'ottemperanza, sostenendo che per tale fase sarebbe legittimato il Ministero dell'economia; (2) in subordine, denuncia motivazione perplessa o apparente sulla determinazione della durata ragionevole e censura il mancato rilievo di un preteso abuso del processo per la proposizione di più procedure esecutive da parte di molti ricorrenti, oltre al mancato scomputo di sei mesi per il tempo necessario alla riunione; (3) sempre in subordine, deduce la violazione dell'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, sostenendo che l'indennizzo riconosciuto supererebbe l'importo liquidato nel processo presupposto. La Corte di cassazione esamina dapprima il ricorso incidentale e accoglie soltanto il primo motivo nei limiti della mancata partecipazione del Ministero dell'economia: richiama il principio per cui il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività della fase esecutiva, trattandosi di sequenza funzionalmente unitaria ma bifasica; tuttavia precisa che, quando la durata irragionevole riguardi anche la fase svoltasi davanti alla giustizia amministrativa, deve essere chiamato in causa anche il Ministero dell'economia, con ripartizione distinta dell'eventuale indennizzo in relazione ai ritardi imputabili ai diversi plessi giurisdizionali. Ritenendo sanabile il vizio del contraddittorio omesso mediante applicazione dell'art. 4 l. n. 260/1958 e assegnazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio, la Corte cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e alla nuova determinazione dell'eventuale indennizzo e delle spese. Restano assorbiti il ricorso principale e i restanti motivi del ricorso incidentale.
La decisione
La Corte accoglie parzialmente il primo motivo del ricorso incidentale limitatamente al rilievo che, per la domanda di equa riparazione riferita anche alla fase svoltasi davanti alla giustizia amministrativa, doveva essere chiamato in causa anche il Ministero dell'economia; afferma invece che il termine di decadenza ex art. 4 l. n. 89/2001 decorre dalla definitività della fase esecutiva. Per effetto dell'accoglimento nei limiti indicati, cassa il decreto della Corte d'appello di Perugia e rinvia alla stessa Corte, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia, per la nuova quantificazione dell'eventuale indennizzo in rapporto ai ritardi imputabili ai diversi giudici, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sono dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e l'intero ricorso principale.
Norme richiamate
art. 4 l. 24 marzo 2001, n. 89
termine di decadenza semestrale
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività della fase esecutiva, quando il processo presupposto si articoli in una sequenza cognitivo-esecutiva funzionalmente unitaria.
art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89
È la norma sulla domanda di equa riparazione richiamata nel ricorso incidentale come base della pretesa indennitaria.
art. 2-bis, comma 3, l. 24 marzo 2001, n. 89
È evocato per contestare la misura dell'indennizzo; il motivo resta assorbito.
Richiamato nel ricorso principale in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
Richiamato nel ricorso principale per censurare la liquidazione del compenso professionale al di sotto dei minimi tabellari.
art. 4 l. 25 aprile 1958, n. 260
Consente la sanatoria del vizio derivante dalla mancata partecipazione in giudizio del Ministero legittimato mediante assegnazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio.
art. 24, comma 2, Cost.
È richiamato a sostegno della necessità di consentire al ministero chiamato in causa di recuperare pienamente i poteri difensivi.
Massime di principio
- Nelle controversie per equa riparazione relative a un processo articolato in fase cognitiva e fase esecutiva, la sequenza va considerata funzionalmente unitaria, ma il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività della fase esecutiva.
- La mancata chiamata in giudizio dell'amministrazione effettivamente competente per la fase processuale di cui si chiede ristoro determina un vizio del contraddittorio che è sanabile mediante integrazione, non essendo sufficiente la sola presenza in causa di altro ministero patrocinato dalla stessa Avvocatura dello Stato.
- Quando la irragionevole durata sia riferibile a fasi processuali ascrivibili a amministrazioni diverse, l'indennizzo deve essere ripartito distintamente in relazione ai ritardi imputabili ai diversi giudici o plessi giurisdizionali.
- L'accoglimento di un motivo che incide sulla stessa ammissibilità/estensione della domanda o sul contraddittorio assorbe le censure successive, comprese quelle sulla quantificazione dell'indennizzo e sulla liquidazione delle spese.
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