Cassazione Civile, Ordinanza n. 20570/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso di credito IVA relativo all'anno d'imposta 2002, presentata da una società poi posta in liquidazione e, secondo la ricostruzione del ricorso, ceduta a un terzo. Dopo il decesso del cessionario, la sua erede ha agito per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza della CTR passata in giudicato, ritenendo che da quel giudicato scaturisse l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare il credito. La CTR, però, investita del giudizio di ottemperanza, ha respinto la domanda ritenendo che la sentenza da eseguire avesse riguardato solo l'illegittimità di un accertamento emesso verso una società estinta e non contenesse alcun obbligo di rimborso; in via subordinata ha anche affermato che il rimborso non sarebbe spettato per ragioni di merito collegate a una precedente pronuncia sul condono e ad asserite anomalie contabili. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., per non avere il giudice dell'ottemperanza correttamente interpretato il giudicato e per non avere desunto dall'esito del processo di merito l'obbligo di rimborso, nonché la violazione degli artt. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e 324 c.p.c., per avere la CTR compiuto un sindacato sul merito della pretesa tributaria ormai coperta da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha precisato che il giudice dell'ottemperanza deve interpretare il giudicato alla luce dell'intero procedimento e ricavarne il comando concreto, anche se il dispositivo non contenga una condanna espressa al pagamento o al rimborso. Al tempo stesso, ha affermato che quel giudice non può riesaminare la fondatezza della pretesa ormai definita dal giudicato, perché il giudicato copre dedotto e deducibile. Per questo la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice deve eseguire il giudicato ricavandone il comando effettivo, senza sostituirsi al merito della decisione ormai definitiva.
richiamato come parametro dell'inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del corretto perimetro del decisum da eseguire.
il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione la pretesa definita con decisione definitiva, coprendo dedotto e deducibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma processuale per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996
richiamato nell'atto di diffida e messa in mora per sollecitare l'esecuzione del rimborso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve interpretare la sentenza passata in giudicato alla luce dell'intero processo, ricavando il contenuto concreto del comando anche quando il dispositivo non contenga una statuizione espressa di condanna o di rimborso.
- Il giudice dell'ottemperanza non può rivalutare il merito della pretesa ormai coperta da giudicato, poiché il giudicato sostanziale preclude la riapertura delle questioni dedotte e deducibili nel processo definito.
- Se dal giudicato di merito emerge, in modo univoco, l'accoglimento della pretesa del contribuente, l'amministrazione non può opporre una diversa lettura sostanziale della controversia per sottrarsi all'esecuzione.
- L'eventuale ambiguità del dispositivo non esonera il giudice dell'ottemperanza dal compito di precisare il comando esecutivo; ciò che gli è vietato è sostituire tale attività interpretativa con una nuova decisione sul diritto sostanziale.
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