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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34587/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente di banca volta a ottenere il riconoscimento della superiore qualifica di Direttore, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per i periodi in cui avrebbe svolto mansioni superiori e alla rideterminazione in aumento del trattamento pensionistico. La Corte d'appello, decidendo in sede di rinvio, ha ritenuto che il regolamento del personale del Banco di Sicilia ricomprendesse nella qualifica di Direttore anche attività ispettive e di verifica non contabili svolte presso uffici periferici, e ha accertato che le mansioni concretamente svolte dal lavoratore fossero in prevalenza riconducibili a tale qualifica. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici e degli artt. 9, 10 e 11 del regolamento del personale, sostenendo che l'attività ispettiva ordinaria sarebbe stata compatibile anche con la qualifica di Vice Direttore e che la Corte d'appello aveva omesso di considerare il comportamento delle parti; 2) violazione delle norme sul passaggio alla gestione INPS ex d.lgs. n. 357/1990 e degli artt. 102 e 354 c.p.c., deducendo la nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS e il difetto di allegazione/prova sulla domanda pensionistica; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali sul rito lavoro, per asserito difetto di prova e allegazione della domanda relativa alle differenze pensionistiche; 4) violazione del d.lgs. n. 357/1990 e del decreto ministeriale 12.12.1990, contestando la propria legittimazione passiva esclusiva per l'intero trattamento pensionistico; 5) violazione degli artt. 420 c.p.c., 1362, 1363 e 2033 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse qualificato come eccezione tardiva la deduzione dell'accordo di capitalizzazione con cui il lavoratore avrebbe rinunciato a ogni pretesa sul trattamento integrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'interpretazione del regolamento del personale operata dalla Corte d'appello era plausibile e coerente con la lettura sistematica delle clausole, sicché non vi era violazione dei canoni ermeneutici. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e comunque ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con l'INPS, osservando che nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni nuove e che la banca era stata evocata quale delegato al pagamento dell'intero trattamento pensionistico in forza dell'art. 6 d.lgs. n. 357/1990. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e non un reale errore sull'onere della prova, oltre che per difetto di autosufficienza; ha ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo che la ripartizione interna dell'onere pensionistico tra banca e INPS non incide sulla legittimazione passiva nei confronti del lavoratore e che la diversa decorrenza del pagamento da parte dell'INPS costituiva questione nuova. Ha infine respinto il quinto motivo, rilevando che l'accordo di capitalizzazione e la correlata rinuncia erano stati dedotti tardivamente nel giudizio di rinvio, che è giudizio chiuso e non consente nuove allegazioni o prove di fatti deducibili nei gradi precedenti. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale, ma la Corte distingue tra vera violazione di legge e mero dissenso sulla valutazione di merito

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    i canoni ermeneutici non risultano violati quando l'interpretazione adottata dal giudice di merito è plausibile e sorretta da lettura sistematica delle clausole

  • art. 9 Regolamento del personale del Banco di Sicilia

    "I Direttori di sede ed i Direttori addetti al Servizio Ispettorato Generale compiono... ispezioni, verifiche ed inchieste..."

    serve a fondare la riconducibilità alla qualifica di Direttore di attività ispettive e verifiche non contabili presso filiali e uffici centrali

  • art. 10 Regolamento del personale del Banco di Sicilia

    "I Vice Direttori possono svolgere ispezioni e verifiche di natura contabile... e coadiuvare i Direttori... nelle inchieste, ispezioni e verifiche di maggiore importanza"

    è interpretato nel senso che ai Vice Direttori spettano solo ispezioni/verifiche di natura contabile, mentre quelle di oggetto più ampio spettano ai Direttori

  • art. 11 Regolamento del personale del Banco di Sicilia

    "I capi di ufficio possono essere incaricati di compiere ispezioni..."

    è valorizzato nel quadro sistematico per la distinzione tra compiti delle diverse qualifiche

  • d.lgs. n. 357/1990

    regola il transito degli iscritti e pensionati del Banco di Sicilia nella gestione INPS e la delega alla banca per l'erogazione del trattamento pensionistico

  • art. 102 c.p.c.

    la pretesa integrazione del contraddittorio con l'INPS è esclusa in quanto la questione è nuova nel giudizio di rinvio e, comunque, il contraddittorio va valutato nel rispetto della natura chiusa di tale fase

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre una nullità processuale, ma la censura è respinta

  • art. 366 c.p.c.

    la mancata trascrizione o sintesi degli atti e dei documenti rilevanti rende il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'articolo sussiste solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove

  • artt. 442 e 414 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere il difetto di allegazione/prova nel rito lavoro, ma la Corte ritiene che la domanda pensionistica sia conseguenza della maggiore retribuzione accertata

  • art. 420 c.p.c.

    non impedisce la deduzione di fatti tempestivamente allegati; nel caso concreto però l'accordo di rinuncia è stato fatto valere tardivamente in sede di rinvio

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in relazione all'accordo di capitalizzazione e alla pretesa rinuncia, ma senza effetto decisivo perché la questione è stata introdotta tardivamente

  • art. 6 d.lgs. n. 357/1990

    individua Unicredit come soggetto delegato dall'INPS alla materiale corresponsione dell'intero trattamento pensionistico, senza incidere sui rapporti interni con l'ente previdenziale

  • art. 7 d.lgs. n. 357/1990

    richiamato per la durata della convenzione/delega fino a una certa data, ma la questione è stata considerata nuova e quindi inammissibile

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sull'interpretazione di una clausola contrattuale o regolamentare non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito: occorre dimostrare una vera violazione dei canoni ermeneutici, mentre resta insindacabile l'opzione interpretativa plausibile e coerente con il testo e il sistema.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisce l'onere probatorio in modo erroneo; non ricorre, invece, quando si contesta soltanto l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di rinvio non è consentito introdurre fatti, eccezioni o documenti che avrebbero potuto essere dedotti nel precedente grado di merito: il giudizio di rinvio ha natura di giudizio chiuso.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, trascrivendo o riassumendo gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda la censura.
  • La legittimazione passiva del soggetto deputato al pagamento materiale della prestazione previdenziale può essere distinta dai rapporti interni tra tale soggetto e l'ente previdenziale: eventuali regole di riparto o convenzione non incidono, di per sé, sulla pretesa del lavoratore verso il soggetto che eroga il trattamento.
  • Quando il riconoscimento di una superiore qualifica comporta automaticamente una diversa retribuzione, la rideterminazione del trattamento pensionistico può costituire conseguenza consequenziale dell'accertamento della maggiore retribuzione, senza necessità di un autonomo compendio allegatorio se il sistema pensionistico applicabile è quello retributivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRPensioniImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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