Cassazione Penale, Sentenza n. 13272/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per vizio di motivazione e insufficienza/contraddittorietà della prova, deducendo in particolare: valutazione indebita o non convincente delle intercettazioni e delle captazioni ambientali; mancata prova materiale (assenza di sequestro della sostanza) e quindi impossibilità di ricondurre la detenzione agli imputati; errata qualificazione dei fatti rispetto all'art. 73 d.p.r. 309/1990 comma 5 (deviazione verso l'uso personale o minima quantità) per eccessiva gravità della contestazione; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizi processuali relativi alla valutazione probatoria (richiamo arti.190,192,194 c.p.p.). Ciascun ricorrente contesta poi, in relazione alle specifiche imputazioni a lui ascritte, la mancata dimostrazione del suo concreto coinvolgimento e la carenza di elementi oggettivi (es. visione del cedente, perquisizioni, quantità precise) a supporto della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia logica e sufficiente: le intercettazioni telefoniche e ambientali, integrate da riscontri (osservazioni, immagini di videosorveglianza, ritrovamenti successivi, sms, comportamenti degli indagati) erano idonee a provare la detenzione e la destinazione a spaccio delle sostanze, indipendentemente dall'assenza di sequestro diretto in alcuni episodi. Ha confermato la corretta esclusione della derubricazione ex art.73 comma 5 ove sia dimostrato un approvvigionamento continuo e significativo e ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche per gravi precedenti, reiterazione del reato o condotte processuali e processuali ostative. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e ciascuno al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73 commi 1 e 6
La Corte ha ritenuto che le intercettazioni e gli altri riscontri probatori potessero dimostrare la detenzione e lo spaccio ai sensi dell'art.73 comma 1; il comma 6 (presupposti sanzionatori) è richiamato nel quadro delle contestazioni per traffico di sostanze.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5
La derubricazione/attenuazione prevista dal comma 5 (piccole quantità per uso personale) è stata negata perché la Corte ha ritenuto provato un approvvigionamento continuo e significativo, quindi incompatibile con l'ipotesi di mero uso personale o minima detenzione.
Richiamato in relazione al cumulo/continuazione delle plurime fattispecie contestate: le condanne sono state unificate ai sensi dell'art.81 c.p. quando ricorreva la continuazione.
Codice di procedura penale, artt. 190, 192, 194
I ricorrenti hanno invocato vizi di valutazione probatoria e obblighi di motivazione previsti dal codice di rito; la Corte ha invece ritenuto che la motivazione fosse adeguata e logica e che la valutazione delle fonti (intercettazioni, filmati, riscontri) fosse corretta.
Codice di procedura penale, art. 62-bis
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego quando non sono indicati elementi concreti idonei a giustificare il riconoscimento, o quando emergono gravità e ripetizione del reato e comportamenti ostativi (es. evasioni).
Massime di principio
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali, se congruamente valutate e integrate da riscontri (osservazioni, filmati, sms, comportamenti verificabili), possono costituire prova sufficiente della detenzione e destinazione a spaccio anche in assenza del sequestro immediato della sostanza.
- La derubricazione ex art.73 comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva dell'entità dell'approvvigionamento e del ruolo dell'imputato: quantitativi continui o collegati a circuiti di rifornimento escludono la qualifica di uso personale o minima quantità.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti e specifici che giustifichino la diminuzione; mere affermazioni di marginalità del ruolo non sono sufficienti se sussistono precedenti, condotte gravi o reiterazioni.
- La valutazione della prova nel processo penale è globale: singoli elementi indiziari (intercettazioni, immagini, comportamenti) possono sommarsi e dar luogo a una motivazione logica e sufficiente per la condanna, purché la Corte colleghi chiaramente i fatti agli elementi probatori.
- Le censure sulla mancanza di prova materiale devono dimostrare che le fonti disponibili non permettono in alcun modo di ricostruire la responsabilità; al contrario, la semplice assenza di sequestro non impedisce la condanna se esistono altri riscontri probatori credibili.
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