Cassazione Civile, Ordinanza n. 33639/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un’intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle e, in via ulteriore, gli estratti di ruolo riferiti ad altre cartelle presenti negli archivi dell’agente della riscossione. La vicenda nasceva da precedenti contestazioni sul pignoramento mobiliare eseguito anni prima dall’agente della riscossione, nell’ambito delle quali si era discusso della giurisdizione e della notificazione delle cartelle presupposte. La contribuente sosteneva, nel giudizio successivo, che molte cartelle poste a base dell’intimazione e degli estratti di ruolo non fossero state regolarmente notificate, che i giudici di merito avessero omesso di verificare la notifica di ogni singola cartella, che fosse violato l’art. 50 d.P.R. 602/1973 per difetto di valida intimazione precedente al pignoramento e che l’azione di riscossione si fosse estinta per mancata riassunzione dopo la cassazione. Contestava inoltre la prescrizione dei crediti azionati. L’agente della riscossione resistette eccependo, tra l’altro, la cessazione parziale della materia del contendere per alcune cartelle annullate ex lege.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente ad alcune cartelle per sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere, poiché quelle partite risultavano annullate ex lege ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. 41/2021 conv. in l. 69/2021. Per il residuo, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque non fondate le censure sulla pretesa mancata prova delle notifiche, sulla dedotta violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973, sull’estinzione del processo per mancata riassunzione dopo cassazione e sulla prescrizione. Ha inoltre regolato le spese compensandole per metà per effetto della cessazione parziale della materia del contendere.
Norme richiamate
La doglianza di violazione dell’art. 112 c.p.c. è stata trattata come censura che, nella sostanza, mirava a una nuova valutazione dei fatti e delle notifiche già accertate dai giudici di merito.
È stata rilevata la sovrapposizione tra motivi eterogenei di ricorso, con profili di inammissibilità quanto al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse rationes di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
Richiamato per delimitare la giurisdizione tributaria nelle controversie aventi ad oggetto atti dell’esecuzione forzata tributaria collegati alla notificazione di cartelle di pagamento di natura tributaria.
art. 4, comma 6, d.l. 41/2021 conv. in l. 69/2021
L’annullamento ex lege delle partite rientranti nel suo perimetro ha determinato la cessazione parziale della materia del contendere.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La censura è stata ritenuta infondata perché, in fatto, il pignoramento mobiliare risultava preceduto da rituali intimazioni di pagamento.
La doglianza di estinzione per mancata riassunzione è stata respinta perché il meccanismo di trasmissione d’ufficio del fascicolo ha escluso la necessità di riassunzione a istanza di parte.
art. 59, terzo comma, d.lgs. 546/92
dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte
La Corte ha applicato la norma nel senso che, una volta passato in giudicato l’atto di rimessione, la prosecuzione del giudizio avviene d’ufficio e non richiede riassunzione di parte.
È stato richiamato per la notifica dell’avviso di trattazione da parte del giudice di primo grado dopo la trasmissione d’ufficio del fascicolo.
È stato affermato che i crediti erariali per IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrivono nel termine ordinario decennale, in assenza di un termine più breve.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
La Corte ha escluso l’applicabilità della prescrizione quinquennale alle obbligazioni tributarie richiamate, perché il debito tributario è autonomo e unitario e non costituisce prestazione periodica in senso proprio.
È stata la base della trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per affermare che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere le regole sul ricorso per cassazione in tema di doppia conforme.
Massime di principio
- In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione che investe un atto esecutivo come il pignoramento ed è fondata sull’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli atti presupposti appartiene alla giurisdizione del giudice tributario quando le pretese siano di natura tributaria.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle notifiche o della documentazione già scrutinata dai giudici di merito.
- La prescrizione dei crediti erariali per imposte come IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI segue il termine ordinario decennale, salvo specifica previsione di un termine più breve.
- Quando una norma speciale prevede la trasmissione d’ufficio del fascicolo al giudice di primo grado dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rimessione, non è necessaria la riassunzione ad istanza di parte.
- La sopravvenuta disciplina di annullamento ex lege di determinate partite comporta la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente ai carichi interessati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33419/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33420/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →