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Ordinanza

Ordinanza n. 1383/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi su istanze di accesso a documenti relativi alla programmazione e all'assegnazione di prestazioni di semiresidenzialità per pazienti autistici, nonché agli atti autorizzativi e di accreditamento di strutture concorrenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, gli atti regionali e comunali relativi alla compatibilità con la programmazione sanitaria e all'autorizzazione alla realizzazione di strutture private destinate all'erogazione di prestazioni di semiresidenzialità per pazienti autistici. Con motivi aggiunti ha inoltre proposto domanda di accesso agli atti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo alla Regione copia: del provvedimento con cui, a fronte di una programmazione regionale di 467 prestazioni, sarebbero state assegnate all'Azienda sanitaria provinciale di Crotone 50 prestazioni; degli atti istruttori relativi alla quantificazione di tale assegnazione; dei provvedimenti concernenti l'accreditamento di 30 delle 50 prestazioni; nonché del parere regionale relativo all'autorizzazione, all'esercizio o all'accreditamento di una struttura gestita da un soggetto concorrente. La ricorrente ha lamentato che le richieste relative ai primi due gruppi di documenti non fossero state soddisfatte, essendosi la Regione limitata a trasmettere l'istanza al settore ritenuto competente, e che non fossero state soddisfatte neppure le richieste relative agli atti autorizzativi o di accreditamento delle strutture di soggetti controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente la domanda di accesso. Ha rilevato d'ufficio una possibile tardività della domanda limitatamente agli atti relativi alle richieste indicate ai punti 1.3 e 1.4 dell'istanza di accesso. Il giudice ha richiamato l'art. 116, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso avverso il silenzio o la determinazione sull'accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione o dalla formazione del silenzio, e l'art. 25, comma 4, l. 241/1990, secondo cui il silenzio si forma decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta. Ha ritenuto che il silenzio si sia formato, al più tardi, il 14 novembre 2025 rispetto alla prima istanza, considerando la nota regionale del 15 ottobre 2025, e il 25 luglio 2025 rispetto alla seconda istanza. Poiché il ricorso è stato notificato il 15 dicembre 2025, il TAR ha ritenuto che esso appaia tardivo e quindi irricevibile in parte qua. Trattandosi di questione rilevata d'ufficio, ha disposto il contraddittorio, assegnando alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione della tardività, riservando all'esito la decisione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio

    Il ricorso contro il silenzio o contro le determinazioni in materia di accesso deve essere proposto entro il termine decadenziale di trenta giorni.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta

    Il silenzio sull'istanza di accesso si forma decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta.

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private, ma non è oggetto della decisione interlocutoria sull'accesso.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio formatosi su un'istanza di accesso ai documenti amministrativi deve essere proposto entro trenta giorni dalla formazione del silenzio, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
  • Il silenzio sull'istanza di accesso si forma decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990.
  • La trasmissione dell'istanza di accesso a un'articolazione amministrativa ritenuta competente non impedisce, di per sé, la decorrenza del termine per la formazione del silenzio, se il giudice individua comunque una data certa o massima di formazione del silenzio.
  • La questione di irricevibilità rilevata d'ufficio deve essere previamente sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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