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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11732/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cliente bancario)

La controversia

La controversia nasce dal recesso della banca dai rapporti intrattenuti con un cliente, con conseguenti contestazioni sulla segnalazione del nominativo alla Centrale dei rischi, sulla compensazione operata dall'istituto rispetto a un proprio credito derivante dalla vendita di titoli in deposito e sulla mancata restituzione di ulteriori titoli poi asseritamente già restituiti. In primo grado erano state accolte le domande del cliente dirette a contestare la legittimità della segnalazione e della compensazione, ma era stata respinta la richiesta risarcitoria e dichiarata improcedibile la domanda di restituzione di altri titoli. In appello la sentenza era stata confermata. Il cliente ricorre in cassazione con due motivi: deduce omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, sostenendo che sin dall’atto introduttivo aveva chiesto il ristoro di tutti i danni; deduce inoltre omessa pronuncia e vizio motivazionale sul diniego del danno patrimoniale, che assumeva derivare dalla riduzione dei proventi professionali e dalla perdita di occasioni di vendita per impossibilità di usare credito bancario e patrimonio immobiliare. La banca propone ricorso incidentale con quattro motivi: contesta il rigetto della compensazione giudiziale tra crediti reciproci, sostenendo che il proprio controcredito, pur accertato in diverso giudizio, potesse essere eccepito in compensazione nel presente giudizio; censura poi la parte della decisione sulla restituzione dei titoli, lamentando omesso esame del fatto che i titoli fossero stati già restituiti, omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere e contrasto tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione respinge il ricorso principale del cliente. Quanto alla domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, ritiene errato il rilievo di tardività compiuto dalla Corte d'appello, perché la domanda doveva essere interpretata in base al contenuto sostanziale e ai fatti dedotti; tuttavia conferma comunque il rigetto della pretesa risarcitoria, correggendo la motivazione, perché il danno all'immagine e alla reputazione non è configurabile in re ipsa e, nel caso concreto, non risultava specificamente allegato e provato. Dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, poiché volto in sostanza a contestare un apprezzamento di fatto e di prova riservato al giudice di merito. Accoglie invece il primo motivo del ricorso incidentale della banca: afferma che, una volta divenuto definitivo l'accertamento del controcredito in altro giudizio, esso può essere fatto valere in compensazione anche in un diverso processo, secondo i presupposti dell'art. 1243 c.c., sicché la Corte d'appello ha errato nel ritenere necessaria la deduzione nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Dichiara inammissibili gli altri tre motivi incidentali, perché la doglianza sulla restituzione dei titoli non era sorretta da un interesse cassatorio, essendo stata comunque accertata l'avvenuta restituzione. La sentenza impugnata è quindi cassata nei limiti del motivo incidentale accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è esaminata in relazione alla corretta interpretazione della domanda; il giudice di legittimità può verificare il fatto processuale quando sia denunciato un error in procedendo.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato in tema di compensazione tra crediti reciproci.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato in tema di compensazione tra crediti reciproci.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione giudiziale richiede credito liquido o liquidabile ed esigibile; tuttavia, se il controcredito è stato definitivamente accertato in altro giudizio, può essere fatto valere in compensazione anche in un diverso processo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla banca nel motivo incidentale sulla definitività dell'accertamento del controcredito.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Le erronee premesse motivazionali possono essere corrette in cassazione quando il dispositivo è conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione della domanda giudiziale occorre privilegiare il contenuto sostanziale della pretesa e lo scopo pratico perseguito dall'attore, senza fermarsi al solo dato letterale delle espressioni usate.
  • In caso di dedotto error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il reale contenuto della domanda e dell'eventuale omessa pronuncia.
  • La segnalazione illegittima alla Centrale dei rischi non comporta automaticamente un danno risarcibile in re ipsa: il pregiudizio non patrimoniale deve essere specificamente allegato e provato.
  • La prova del danno patrimoniale derivante da una illegittima segnalazione bancaria non può essere sostituita da mere allegazioni: il giudice di merito valuta discrezionalmente gli elementi istruttori e la censura in cassazione non può risolversi in un riesame del fatto.
  • La compensazione giudiziale non può fondarsi su un credito ancora sub iudice, ma può essere invocata quando il controcredito sia stato definitivamente accertato in altro giudizio, anche se proposto in un diverso processo rispetto a quello nel quale si eccepisce la compensazione.
  • La mancanza di una autonoma declaratoria formale di cessazione della materia del contendere non è censurabile se la parte non mostra un concreto pregiudizio sostanziale derivante dalla statuizione adottata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

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