Cassazione Civile, Ordinanza n. 26041/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di compravendita di un'imbarcazione: una persona aveva versato una somma rilevante a titolo di prezzo, ma la consegna del bene non era seguita. Nel procedimento penale instaurato per la vicenda, l'imputato era stato inizialmente condannato e la parte civile aveva ottenuto una provvisionale immediatamente esecutiva. Successivamente, la sentenza penale di appello che aveva dichiarato la nullità della precedente decisione e disposto un nuovo giudizio aveva fatto venir meno il titolo posto a base del pagamento. L'imputato ha quindi agito in restituzione ex art. 2033 c.c. per ottenere la ripetizione della somma versata a titolo di provvisionale, assumendo l'assenza sopravvenuta della causa debendi. La domanda è stata accolta nei gradi di merito e la controparte ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali censure perché il ricorso è risultato tardivo: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 20 febbraio 2019 e il ricorso notificato il 14 ottobre 2019, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. Ha rilevato che, essendo il giudizio di primo grado iniziato nel 2011, il termine era di sei mesi e, considerando la sospensione feriale, scadeva il 20 settembre 2019; la notifica del ricorso avvenuta il 14 ottobre 2019 era dunque tardiva. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La domanda di ripetizione era fondata sul venir meno della causa del pagamento a seguito della caducazione del titolo giudiziale posto a base della provvisionale.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo di impugnazione; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto nel testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. è inammissibile, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- Nel calcolo del termine lungo di impugnazione occorre tener conto della durata applicabile ratione temporis e della sospensione feriale dei termini.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione costituisce presupposto per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Come è indicizzato
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