Cassazione Civile, Ordinanza n. 25631/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità proposta nei confronti del liquidatore di una società a responsabilità limitata, poi divenuto ex liquidatore, per il presunto distrazione di somme sociali e per l'impiego di risorse della società in operazioni ritenute prive di giustificazione. In primo grado era stata emessa un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che aveva riconosciuto la responsabilità del liquidatore per tre poste: compensi per euro 38.794,41, costi fittizi per euro 39.223,00 e rimborso di anticipazioni ai soci per euro 31.246,80, con condanna al risarcimento di euro 109.267,21. La Corte d'appello ha accolto solo parzialmente l'impugnazione e ha condannato l'ex liquidatore al pagamento di euro 70.469,80. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 186 quater c.p.c. in relazione all'art. 50 bis c.p.c., sostenendo che il provvedimento di primo grado era stato emesso da giudice monocratico in una causa che avrebbe dovuto essere decisa dal tribunale collegiale; 2) violazione delle norme sulla notificazione (artt. 137 e 140 ss. c.p.c.), del contraddittorio e delle regole sulle prove, assumendo la nullità o inesistenza della citazione introduttiva perché notificata a indirizzo diverso dalla residenza anagrafica e con erronea indicazione del luogo di nascita, con conseguente illegittimità della dichiarazione di contumacia; 3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 2476 e 2389 c.c. e all'art. 115 c.p.c., contestando l'accertamento di responsabilità e sostenendo che i pagamenti e i rimborsi erano atti doverosi o comunque non illeciti, oltre a lamentare un'erronea ripartizione dell'onere della prova nonostante l'approvazione del bilancio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. è pronunciata dal giudice istruttore e non è soggetta alle riserve di collegialità dell'art. 50 bis c.p.c. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'errore sul luogo di nascita non impediva l'identificazione del destinatario e che, quanto alla residenza, rileva la dimora effettiva e non quella anagrafica; la notifica era quindi valida perché effettuata nel luogo in cui il destinatario effettivamente dimorava e comunque risultava raggiunto lo scopo dell'atto. Ha respinto anche il terzo motivo rilevando che la responsabilità dell'amministratore verso la società ha natura contrattuale, con conseguente onere per la società di allegare l'inadempimento, il danno e il nesso causale, e per l'amministratore di provare l'esatto adempimento e la destinazione giustificata delle somme; nel caso concreto il ricorrente non aveva fornito prova documentale della giustificazione dei prelievi e la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato elementi presuntivi di anomalia gestionale e di insussistenza delle passività dedotte. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'ordinanza di pagamento è pronunciata dal giudice istruttore; la disciplina non pone un vizio di costituzione del giudice collegato alle riserve di collegialità dell'art. 50 bis c.p.c.
le riserve di collegialità non incidono sulla validità dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., che è emessa dal giudice istruttore
la notificazione non è nulla se l'errore nelle generalità o nel luogo indicato non impedisce l'identificazione del destinatario e l'atto raggiunge il suo scopo
richiamato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio, senza accoglimento della censura
richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata respinta
in azione di responsabilità contro amministratori, la società deve allegare l'inadempimento, il danno e il nesso causale, mentre l'amministratore deve provare il corretto adempimento con riguardo alle poste contestate
la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle presunzioni per desumere l'inesistenza di costi o passività non giustificate
l'approvazione del bilancio non libera amministratori e sindaci dalle responsabilità per la gestione sociale; il socio che agisce per responsabilità può chiedere conto delle distrazioni patrimoniali
richiamato dalla parte ricorrente, senza accoglimento della censura
richiamato dalla parte ricorrente in tema di valutazione del materiale probatorio, senza esito favorevole
menzionato solo per spiegare come il soggetto attore nel merito sia divenuto socio per effetto di una pronuncia di esecuzione in forma specifica sulla promessa di vendita di quote sociali
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L'ordinanza di pagamento ex art. 186 quater c.p.c. è pronunciata dal giudice istruttore; pertanto, la sua emissione non determina un vizio di costituzione del giudice per il solo fatto che la controversia rientri tra quelle astrattamente riservate alla decisione collegiale.
- L'errore nelle generalità del destinatario della notificazione non comporta nullità se, dal contenuto dell'atto e della relata, il destinatario è comunque identificabile con certezza e l'atto raggiunge il suo scopo.
- Ai fini della validità della notificazione conta la residenza effettiva o dimora abituale del destinatario, non la mera residenza anagrafica; le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e sono superabili con prova contraria.
- Nell'azione di responsabilità verso l'amministratore di società, la responsabilità ha natura contrattuale: la società deve allegare la violazione, il danno e il nesso causale, mentre incombe all'amministratore la prova dell'esatto adempimento rispetto alle singole poste contestate.
- Quando vi siano fuoriuscite di cassa sociali prive di giustificazione documentale, la società può limitarsi ad allegare la distrazione o dispersione delle risorse, restando a carico dell'amministratore dimostrarne la destinazione lecita e conforme all'interesse sociale.
- L'approvazione del bilancio non esonera gli amministratori dalla responsabilità per la gestione sociale e non vale, di per sé, come prova liberatoria rispetto alle contestazioni di mala gestio.
- La prova presuntiva è utilizzabile per inferire l'inesistenza di costi o passività quando il quadro complessivo della gestione presenti anomalie e manchi documentazione giustificativa idonea.
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