Cassazione Civile, Ordinanza n. 40814/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (compratore)
La controversia
Una compratrice aveva acquistato un appartamento e, dopo un uso più continuativo, aveva riscontrato un difetto di isolamento con formazione di muffa. Agì chiedendo il risarcimento o il rimborso delle somme necessarie a porre rimedio al vizio. I venditori si difesero eccependo la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia del vizio e contestando l’esistenza di un vizio occultato, sostenendo che la bassa qualificazione energetica dell’immobile era nota al momento della vendita. Il tribunale accolse la domanda e condannò i venditori; la corte d’appello riformò invece la decisione, ritenendo insussistente la prova dell’occultamento doloso del vizio e reputando tardiva la denuncia perché la muffa era emersa sin dai primi di febbraio 2013 mentre la raccomandata di denuncia era del 20 marzo 2013. Nel ricorso per cassazione la compratrice denunciò la violazione dell’art. 1495 c.c., sostenendo che il termine di otto giorni decorre dalla piena e obiettiva conoscenza del vizio, acquisita solo all’esito delle indagini tecniche svolte nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo, e lamentò inoltre l’omessa ammissione e valutazione della prova testimoniale e di altri elementi istruttori decisivi per dimostrare la tempestiva denuncia del vizio anche verbalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbendo il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Venezia nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il termine di decadenza ex art. 1495 c.c. decorre dal momento in cui l’acquirente acquisisce una certezza obiettiva e completa del vizio, e che, se la scoperta avviene gradualmente, occorre guardare al momento in cui la conoscenza si completa. Ha inoltre rilevato che la prova testimoniale non ammessa era potenzialmente decisiva per dimostrare la tempestività della denuncia, e che non poteva ritenersi abbandonata solo perché non reiterata in modo espresso in conclusioni quando il giudice di primo grado non aveva pronunciato sulle istanze istruttorie.
Norme richiamate
termine di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto
la decadenza dalla garanzia decorre dal momento in cui il compratore ha acquisito certezza obiettiva e completa del vizio; se la scoperta è graduale, conta il momento del suo compimento
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge in relazione alla disciplina della garanzia per vizi, alla valutazione della prova e ai doveri decisori del giudice
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
è stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, relativi alla piena conoscenza del vizio e alla tempestiva denuncia
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
è stata dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia
richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia su un capo della domanda o su una censura strettamente connessa alla prova non ammessa
richiamato come parametro della corretta applicazione della norma di diritto nel decidere la controversia
richiamato con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla prova dei fatti di causa
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo e della motivazione della decisione
richiamato per la proposta del relatore di manifesta fondatezza dei primi due motivi
richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, 1° co. bis, d.p.r. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato ordinario
richiamato in tema di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte o assorbite
richiamato per distinguere le ipotesi in cui è necessario l’appello incidentale
Massime di principio
- In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, la decadenza ex art. 1495 c.c. non decorre dalla mera percezione di un sintomo del difetto, ma dal momento in cui l’acquirente consegue una conoscenza obiettiva e completa del vizio.
- Quando il vizio emerge in modo progressivo o richiede accertamenti tecnici per essere compiutamente compreso, il dies a quo del termine di denuncia va collocato al momento in cui la scoperta si completa, anche se alcuni segnali esteriori erano già apparsi prima.
- La denuncia dei vizi può essere effettuata con qualunque mezzo idoneo, ivi compresa la comunicazione orale, salvo diversa previsione contrattuale o normativa.
- La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova, ove ammessa, sarebbe stata idonea a sovvertire con certezza l’impianto decisorio, e non a offrirne una diversa lettura meramente probabilistica.
- Se il giudice di primo grado non si pronuncia sulle istanze istruttorie, la parte non può ritenersi decaduta o averle abbandonate per il solo fatto di non averle reiterate in modo espresso in sede di precisazione delle conclusioni, salvo che emerga una volontà inequivoca di rinuncia.
- La tardiva costituzione dell’appellato può incidere sull’appello incidentale, ma non determina di per sé la decadenza dalla riproposizione di mezzi istruttori già dedotti e rimasti non esaminati.
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