Cassazione Civile, Ordinanza n. 36588/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento IRES per l'anno 2005, con contestazione dell'incremento del valore delle rimanenze finali di immobili in corso di costruzione. Nel merito, l'Ufficio aveva riqualificato il contratto stipulato dalla contribuente con un'altra società, relativo a un immobile in corso di costruzione, come contratto di appalto e non come vendita di cosa futura. Tuttavia, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello della contribuente perché tardivo, ritenendo applicabile il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e non dalla comunicazione del deposito. In cassazione la società ha dedotto, da un lato, il vizio di motivazione per il mancato esame del merito della controversia e, dall'altro, la violazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata oltre il termine di legge e comunicata solo successivamente, il termine per impugnare avrebbe dovuto decorrere dalla comunicazione e non dal deposito; ha anche prospettato profili di illegittimità costituzionale e un richiamo alla disciplina penalistica del deposito della sentenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha confermato che, nel processo tributario, il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito, e non dalla comunicazione del deposito o del dispositivo. Poiché l'appello era stato spedito per la notifica il 14 settembre 2011, mentre la sentenza di primo grado era stata depositata il 21 gennaio 2011, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., applicabile ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009, era già spirato il 21 luglio 2011. La Corte ha escluso l'applicabilità della rimessione in termini e ha respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendo non comparabile la disciplina tributaria con quella penale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel processo tributario il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 il termine è semestrale.
La segreteria comunica alle parti costituite la data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
La sentenza è resa pubblica mediante deposito in segreteria entro trenta giorni dalla deliberazione; il dispositivo è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito.
Se nessuna parte notifica la sentenza si applica l'art. 327 c.p.c.; l'eccezione relativa alla mancata conoscenza del processo riguarda la parte non costituita.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
La rimessione in termini non è applicabile quando la decadenza deriva da un errore di diritto sulla decorrenza del termine di impugnazione.
La nullità derivante dall'omessa comunicazione della data di trattazione deve essere fatta valere con tempestiva impugnazione della sentenza.
art. 6 CEDU
La Corte esclude che la disciplina dell'equo processo possa imporre una diversa decorrenza del termine di impugnazione nelle liti fiscali.
art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario vigono limiti specifici alla prova e possono entrare anche presunzioni semplici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla comunicazione del deposito o del dispositivo; la comunicazione ha funzione meramente informativa e non sposta il dies a quo.
- L'eccezione alla regola del termine lungo oltre la pubblicazione è riservata alla parte non costituita che dimostri l'ignoranza del processo per nullità della notificazione dell'atto introduttivo o dell'avviso di fissazione dell'udienza; essa non è invocabile dalla parte che abbia partecipato al giudizio.
- La nullità derivante da vizi del procedimento o da omissioni di cancelleria deve essere fatta valere con l'impugnazione tempestiva della sentenza, senza poter essere recuperata oltre il termine lungo salvo i casi espressamente previsti.
- La rimessione in termini non opera quando la decadenza dall'impugnazione dipende da un errore di diritto sulla decorrenza del termine, trattandosi di negligenza nell'individuazione della regola processuale.
- La disciplina delle impugnazioni nel processo tributario non può essere traslata automaticamente da quella penale, per la diversità strutturale dei due giudizi, delle regole probatorie e della funzione dei rispettivi termini di impugnazione.
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