Cassazione Civile, Ordinanza n. 30714/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune nei confronti della contribuente, quale trustee del trust Kalistos. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune confermando l'annullamento dell'atto perché ritenuto notificato oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 161, L. 296/2006: secondo la CTR la data rilevante era quella risultante dal timbro meccanografico sull'avviso di ricevimento della raccomandata, e non quella dell'inserimento del file nella piattaforma SIN di Poste Italiane del 29 dicembre 2017. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge per avere la CTR erroneamente escluso la tempestività della notificazione dell'accertamento, sostenendo che per il notificante doveva rilevare la consegna del plico al servizio SIN e non la data di recapito al destinatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, anche quando l'amministrazione utilizza il Servizio integrato di notificazione (SIN) di Poste Italiane, opera il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario; inoltre, la predisposizione del plico e della relata di notifica integra parte del procedimento notificatorio e, ai fini della tempestività rispetto al termine decadenziale, rileva il momento in cui l'atto viene consegnato al SIN per l'avvio della procedura. Conseguentemente, la Corte ha escluso la decadenza del Comune dal potere di accertamento. Accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge nell'esercizio del controllo di legittimità.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Norma posta a fondamento del termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento tributario.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando il ricorso introduttivo originario.
L'attività di predisposizione del plico e della relata di notifica prima della presentazione al punto di accettazione dell'operatore postale costituisce parte integrante della notificazione.
Richiamato come disciplina generale della notificazione delle violazioni amministrative, utile al rinvio ai principi sulla notificazione a mezzo posta.
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201
Richiamato per il procedimento di notifica dei verbali di violazione del codice della strada, in quanto espressione di principi applicabili anche agli atti tributari.
Rilevante quale disciplina della notificazione a mezzo posta richiamata dal sistema normativo applicabile.
D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5
La Corte richiama la riserva al fornitore del servizio universale degli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nel periodo considerato.
Massime di principio
- Ai fini del rispetto del termine decadenziale per la notificazione di un avviso di accertamento tributario, quando l'amministrazione si avvale di Poste Italiane tramite il Servizio integrato di notificazione, rileva per il notificante il momento in cui l'atto viene consegnato al servizio che gestisce la procedura di notificazione, non quello del successivo recapito al destinatario.
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario si applica anche alle notificazioni effettuate mediante SIN, perché il servizio costituisce articolazione interna del medesimo operatore postale e non un soggetto autonomo.
- La predisposizione del plico postale e della relata di notifica, prima della consegna al punto di accettazione dell'operatore postale, non è una fase meramente preparatoria ma parte integrante del procedimento notificatorio; pertanto, può essere valorizzata ai fini della tempestività dell'azione notificatoria dell'amministrazione.
- Se la decisione di merito ha erroneamente individuato il momento perfezionativo della notificazione dal lato del notificante, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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