Cassazione Civile, Ordinanza n. 27267/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell’amministrazione di ottenere il pagamento di somme richieste a titolo di corrispettivo per l’occupazione di aree lagunari destinate all’attività di pesca, autorizzata provvisoriamente e poi rinnovata per anni a favore di un consorzio cui aderiva una società in nome collettivo. La società aderente e il suo legale rappresentante avevano chiesto l’accertamento dell’inesistenza del credito; il tribunale aveva accolto la domanda rilevando la prescrizione del credito e l’impossibilità di agire verso i soci della società estinta in assenza di attivo di liquidazione. In appello le amministrazioni avevano dedotto, tra l’altro, che i canoni erano dovuti per la sola messa a disposizione delle aree, che la prescrizione fosse decennale o comunque interrotta, che vi fosse responsabilità solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte nell’interesse del consorzio, che dopo l’estinzione del consorzio il credito fosse azionabile verso i singoli consorziati e che l’Agenzia del Demanio difettasse di legittimazione passiva. La corte d’appello ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello e, ritenendo preclusi i motivi subordinati per una rinuncia che in realtà era condizionata, non ha esaminato nel merito le ulteriori censure; ha invece respinto la doglianza dell’Agenzia sulla legittimazione passiva. In cassazione le amministrazioni hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sulle impugnazioni e sul principio dispositivo per avere la corte d’appello ritenuto inammissibili i motivi subordinati e preclusa la loro disamina; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello; 3) erronea declaratoria di inammissibilità del primo motivo, poiché esso investiva il nucleo della decisione di primo grado e non questioni assorbite; 4) erroneo riconoscimento della legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo e infondato il quarto, osservando che, poiché la dichiarazione di rinuncia ai motivi subordinati era espressamente condizionata all’accoglimento nel merito del primo motivo, la corte d’appello, avendo dichiarato inammissibile il primo motivo senza esaminarlo nel merito, avrebbe dovuto pronunciarsi anche sui motivi residui. Quanto all’Agenzia del Demanio, la Corte ha confermato la sua legittimazione passiva poiché essa si era qualificata come titolare del credito nella richiesta di pagamento e nella costituzione in mora. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame, limitatamente alle censure accolte.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo e ha rigettato il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini i motivi di appello che erano stati ritenuti preclusi sulla base di una rinuncia condizionata. La Corte ha altresì confermato che, nel caso concreto, l’Agenzia del Demanio era legittimata a contraddire perché aveva agito come soggetto che si era presentato quale titolare del credito vantato.
Norme richiamate
norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato in relazione al principio dispositivo e ai limiti dell’impugnazione
richiamato in relazione all’interesse ad agire e alla legittimazione a contraddire
richiamato per il dovere di pronuncia del giudice sui motivi devoluti
richiamato in relazione alla rinuncia agli atti o ai motivi di impugnazione
richiamato per i requisiti di ammissibilità dell’appello e la necessità di una critica alla ratio decidendi
richiamato nel ragionamento sulla necessità di trattare questioni pregiudiziali o di rito prima del merito quando rilevanti
richiamato insieme ad altre norme sulle vicende estintive e processuali del giudizio
richiamati in tema di vicende estintive e preclusioni processuali
richiamato in relazione al contraddittorio nelle impugnazioni
richiamato per il tema della legittimazione ad agire e contraddire
art. 29 L. 366/1963
richiamato dalla ricorrente come base del preteso difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio
invocato in primo grado dalle amministrazioni per sostenere la responsabilità dei consorziati
richiamato per affermare la responsabilità diretta e/o solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte nell’interesse del consorzio
richiamato per la disciplina degli effetti dell’estinzione della società dopo la liquidazione
richiamato per l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme sulla società per azioni alla società cooperativa a responsabilità limitata
richiamato nella nota di richiesta di pagamento come base della costituzione in mora
richiamato nella nota di richiesta di pagamento in tema di effetti della mora e della prescrizione nei confronti dei condebitori
richiamato nella nota di richiesta di pagamento in tema di sospensione/interruzione della prescrizione
art. 1, comma 274, L. 311/2004
richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di pagamento dei canoni/indennità dovuti per l’uso dei beni demaniali
Massime di principio
- Se l’appellante subordina espressamente l’esame di motivi di gravame ulteriori all’accoglimento di un motivo principale, il giudice di appello deve verificare in concreto la portata di tale subordinazione: se il motivo principale viene dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito, non può ritenersi automaticamente operante una rinuncia ai motivi subordinati quando la rinuncia era espressamente condizionata.
- La declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello non può tradursi, senza adeguata verifica del contenuto dell’atto, in una fictio di rinuncia ai motivi successivi; occorre interpretare le conclusioni dell’appellante secondo il loro tenore complessivo e le condizioni apposte.
- Quando una sentenza di primo grado si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti, l’impugnazione deve cogliere ciascuna di esse; tuttavia, se il giudice d’appello non esamina nel merito il motivo principale che avrebbe dovuto costituire il presupposto logico della rinuncia ai motivi subordinati, la preclusione di questi ultimi è erronea.
- La parte che, in un atto di pagamento o di intimazione, si qualifica come titolare del credito può essere legittimata a contraddire nel successivo giudizio di accertamento negativo del credito, quantomeno sul piano processuale della legittimazione passiva, salvo diversa prova della titolarità effettiva del rapporto.
- L’appello deve contenere una critica idonea a colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; ma, se la critica è dichiarata inammissibile per difetto di pertinenza, il giudice di merito non può omettere di verificare le censure che siano state ritualmente e validamente devolute e non rinunciate.
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