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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20941/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito nei confronti di un debitore fideiussore per ottenere l'inefficacia del fondo patrimoniale da lui costituito con il coniuge. La banca sosteneva che il fondo fosse stato creato dopo il rilascio della fideiussione prestata a garanzia di un mutuo concesso alla società poi fallita, e che in esso fossero stati conferiti immobili del fideiussore. Dopo la dichiarazione di fallimento del fideiussore, il processo veniva interrotto e poi riassunto; successivamente veniva chiamato in causa anche il coniuge. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo che il singolo creditore mantenesse interesse e legittimazione ad agire in revocatoria nonostante il fallimento del debitore, anche a prescindere dal fatto che l'atto impugnato fosse la costituzione di un fondo patrimoniale. I ricorrenti censuravano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l.fall., sostenendo che, sopravvenuto il fallimento, la legittimazione ad agire spettasse esclusivamente alla curatela e non più al creditore individuale, in ragione della par condicio creditorum.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza sulla legittimazione all'azione revocatoria, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Ha infatti constatato che i ricorrenti avevano dichiarato una notifica della sentenza d'appello avvenuta il 17 luglio 2023, ma non avevano depositato, nel termine perentorio, la relata di notifica della decisione impugnata. Inoltre, il ricorso era stato notificato il 13 ottobre 2023, cioè il 61° giorno dalla pubblicazione della sentenza del 13 luglio 2023, senza che risultasse una notifica tempestiva idonea a far decorrere il termine breve. La Corte ha affermato che la mancanza della relata impedisce il controllo officioso sulla tempestività dell'impugnazione e sulla formazione del giudicato, sicché il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; tale effetto non è sanato dalla mancata contestazione della controparte né dal reperimento del documento in altri fascicoli. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, con ulteriore pronuncia sui presupposti per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata; la Corte non ne affronta il merito perché dichiara il ricorso improcedibile

  • art. 66 legge fallimentare

    richiamato dai ricorrenti come base della pretesa legittimazione esclusiva della curatela; il merito non viene esaminato

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata nel termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    menzionato per evidenziare che il deposito della relata può essere eccezionalmente effettuato dal controricorrente

  • art. 372 c.p.c.

    non può essere utilizzato per sanare a tempo indeterminato l'omissione del deposito della relata di notifica

  • art. 24 Cost.

    l'improcedibilità per omesso deposito della relata non contrasta con il diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    l'improcedibilità per omesso deposito della relata non contrasta con il giusto processo

  • art. 6 CEDU

    l'improcedibilità per omesso deposito della relata è ritenuta compatibile con il diritto di accesso al giudice e con il giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'accertamento dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. comporta l'improcedibilità del ricorso, quando il deposito sia necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • L'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanata né dalla mancata contestazione della controparte né dalla presenza del documento in altri fascicoli o dalla sola dichiarazione della data di notifica contenuta nel ricorso.
  • La funzione del deposito della relata è consentire il controllo officioso sul rispetto del termine di impugnazione e sulla formazione del giudicato, in un'ottica di ordine pubblico processuale.
  • La sanzione dell'improcedibilità del ricorso per cassazione è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, trattandosi di un adempimento preliminare semplice e funzionale alla regolare selezione delle impugnazioni da esaminare nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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