Cassazione Penale, Ordinanza n. 13259/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati che, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese confermata in appello dalla Corte di Palermo, erano stati condannati alla pena di mesi quattro di arresto e euro 1.500,00 di ammenda per un reato contravvenzionale commesso in concorso. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, sono stati dedotti due motivi: (1) violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; (2) vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità penale. La Corte ha osservato che la prescrizione non era ancora maturata, poiché il relativo termine sarebbe decorso solo il 26 maggio 2025, e che il secondo motivo era generico e aspecifico, privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, perché il termine non era ancora decorso alla data della decisione, e manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità, perché formulato in modo generico e non confrontato con la motivazione di merito. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, senza ravvisare ragioni di esonero.
Norme richiamate
Richiamato per fondare la responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice contestata; dal testo emerge solo il riferimento alla disposizione violata, senza ulteriori specificazioni della fattispecie concreta.
La censura in cassazione è stata valutata nei termini di violazione di legge e vizio di motivazione, ma il testo non richiama espressamente il numero dell'articolo; la valutazione della Corte mostra che motivi generici o non confrontati con la sentenza impugnata sono inammissibili.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria dovuta a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato sulla prescrizione è infondato quando, alla data della decisione, il termine di estinzione del reato non sia ancora maturato; la Corte può verificare direttamente il dies ad quem del decorso prescrizionale sulla base della motivazione di merito.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico: il motivo deve indicare specificamente le ragioni di fatto e di diritto della censura e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando i motivi di ricorso sono inammissibili, la declaratoria comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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