Cassazione Penale, Ordinanza n. 28537/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Milano alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale, con aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. Il motivo di ricorso, unico, denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla ritenuta applicazione della recidiva e alla mancata sua disapplicazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze, così formulate, investissero profili di merito non deducibili in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua nel valorizzare la gravità del fatto e la pericolosità sociale desunta dai precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura riguardava il merito del trattamento sanzionatorio, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, come nel caso concreto. Ha ritenuto immune da vizi la decisione di appello, che aveva confermato la pena e l'applicazione della recidiva in ragione della gravità del fatto e dei precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti è richiamata come titolo di reato per il quale era stata irrogata la pena poi confermata in appello.
Norma richiamata quale ulteriore titolo di reato contestato e confermato nei gradi di merito.
È richiamata come aggravante contestata e oggetto di valutazione nel trattamento sanzionatorio.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
È evocato implicitamente dal riferimento ai limiti del sindacato di legittimità e al numerus clausus dei motivi deducibili in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a rivalutare il merito del trattamento sanzionatorio.
- La determinazione della pena e la valutazione sulla recidiva sono insindacabili in cassazione quando il giudice di merito le abbia sorrette da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando sia correlata a un effettivo incremento dello spessore criminale e della pericolosità sociale del reo, desumibile anche dai precedenti penali specifici.
- La contestazione della recidiva non può risolversi in una mera critica alla severità della pena, ove la sentenza impugnata dia conto in modo adeguato delle ragioni della sua applicazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo che non risulti l'assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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