Cassazione Civile, Ordinanza n. 08378/2025 del 30/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente straniera)
La controversia
La controversia origina dal diniego del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Brescia, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro 10 giorni dalla notifica. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego perché depositato oltre il termine di 30 giorni, ritenendo che la notificazione del provvedimento fosse avvenuta il 6.1.2023 e che il deposito del ricorso il 4.3.2023 fosse tardivo; ha anche osservato che non era stata proposta, neppure implicitamente, istanza di remissione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 e nullità della sentenza/procedimento, sostenendo che il termine per impugnare il diniego di protezione speciale dovesse essere di 60 giorni per chi risiede all'estero. Con il secondo motivo ha lamentato che il decreto del Questore recava un'indicazione equivoca dei termini di impugnazione (30 e 60 giorni), tale da ingenerare l'errore scusabile e il legittimo affidamento sulla proponibilità del ricorso entro 60 giorni; ha quindi chiesto la cassazione della declaratoria di inammissibilità, sostenendo che il ricorso andasse considerato tempestivo senza necessità di remissione in termini.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, chiarendo che l'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. n. 150/2011 prevede due termini alternativi e che il termine di 60 giorni si applica solo se il richiedente risiede all'estero al momento della proposizione della domanda; se invece il richiedente si trova sul territorio nazionale quando presenta la domanda, opera il termine di 30 giorni. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'erronea indicazione nel decreto del Questore di un termine di 60 giorni per l'impugnazione giurisdizionale ingenera un legittimo affidamento incolpevole e rende tempestivo il ricorso proposto entro tale termine, senza necessità di ricorrere alla remissione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. La sentenza del Tribunale di Brescia è stata quindi cassata nei limiti indicati e la causa rinviata al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19-ter, comma 4, d.lgs. n. 150/2011
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero
il termine di 60 giorni è applicabile solo quando, al momento della proposizione della domanda, il richiedente risieda all'estero; se il richiedente è presente sul territorio nazionale, il termine è di 30 giorni
la Corte richiama l'istituto della remissione in termini, ma esclude che fosse necessario applicarlo nel caso concreto perché il ricorso doveva considerarsi tempestivo per effetto dell'affidamento ingenerato dall'atto amministrativo
art. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
il provvedimento impugnato concerneva il diniego del rilascio del permesso di soggiorno in relazione alla protezione speciale
art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
la disposizione è richiamata solo come termine di confronto; la Corte esclude che la successiva modifica normativa possa estendersi analogicamente all'art. 19-ter
d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 9, comma 1
la riforma è citata per evidenziare che il legislatore, per altre fattispecie, ha sostituito il criterio della residenza all'estero con quello della presenza o meno sul territorio nazionale, ma tale scelta non è applicabile in via analogica al caso deciso
richiamato solo nel dispositivo finale relativo all'oscuramento dei dati
Massime di principio
- Quando una norma processuale prevede termini differenziati per l'impugnazione in ragione della residenza all'estero, il discrimine va individuato nella situazione del richiedente al momento della proposizione della domanda; la semplice esibizione di un documento di residenza estera non basta a trasformare automaticamente il termine applicabile.
- La modifica legislativa intervenuta in una disciplina parallela non è automaticamente estensibile ad altra disposizione che regola una fattispecie diversa, se manca una reale analogia di ratio.
- L'erronea o ambigua indicazione, in un provvedimento amministrativo, del termine per impugnare può ingenerare un legittimo affidamento incolpevole nel destinatario e impedire la formazione di preclusioni processuali, rendendo tempestivo il ricorso proposto nel termine più lungo indicato dall'amministrazione.
- In presenza di errore imputabile all'ufficio nella formulazione dell'informazione sui mezzi e termini di impugnazione, il giudice deve privilegiare la tutela del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia, senza richiedere necessariamente la remissione in termini se il ricorso risulta comunque presentato entro il termine erroneamente indicato.
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