Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09842/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Avellino del 04/11/2025 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo a disponibilità finanziarie riconducibili alle due società e, per equivalente, agli indagati. Le censure denunciano violazione di legge (artt. 309 co. 9, 321, 324 co. 7 c.p.p., 12-bis d.lgs. 74/2000, art. 325 c.p.p.) e vizio di motivazione: in particolare l'ordinanza avrebbe erroneamente ritenuto che l'inesistenza del credito non possa di per sé costituire indice della consapevolezza e volontà del contribuente di effettuare indebita compensazione, e non avrebbe considerato gli accertamenti e le risultanze contenute nel provvedimento genetico e nel decreto di sequestro del 18/09/2025. Si contesta inoltre che il Tribunale abbia dato eccessivo rilievo alla buona fede dedotta dagli indagati, non coerentemente con i principi di diritto sulle misure cautelari reali.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e per motivazione apparente/apodittica, rilevando che il giudice del riesame non si è confrontato con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, un indice della coscienza e volontà di bilanciare debiti tributari con poste creditorie artificiose, e che nel sequestro preventivo (misura reale) non è richiesto il medesimo approfondimento dell'elemento soggettivo richiesto per le misure personali; pertanto il provvedimento impugnato è stato annullato nei termini esposti e rinviato per nuovo esame conformemente ai principi richiamati (annullamento e rinvio per rideterminazione alla luce delle osservazioni della Corte).

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    disciplina i presupposti del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari; la Corte ricorda che è ammesso per violazione di legge e per motivazione assente o apparente

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma sull'indebita compensazione: la Corte afferma che, se il debito è compensato con un credito acquisito mediante cessione, prima e al momento dell'utilizzo vanno verificate le condizioni che consentono tale utilizzo; l'inesistenza del credito è, salvo prova contraria, indice della consapevolezza dell'indagato

  • art. 19, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (super-ACE)

    descrive il credito d'imposta 'super-ACE' convertibile in credito d'imposta (codice 6955) utilizzabile in compensazione; la vicenda riguarda l'utilizzo/cessionedi tali crediti

  • d.l. 29/03/2024, n. 39, conv. con l. 23/05/2024, n. 67, art. 5

    introduce limiti alla cessione dei crediti ACE (una sola cessione ecc.) e responsabilità solidale del cessionario; la Corte richiama tali disposizioni per inquadrare il contesto normativo, pur rilevando che i fatti riguardano un periodo antecedente alle nuove limitazioni

  • artt. 309 co. 9, 321, 324 co. 7 c.p.p.

    richiamati dal ricorrente come norme processuali pertinenti al riesame e all'esame degli atti: la Corte valuta la corretta applicazione di tali disposizioni nell'ordinanza impugnata

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    richiamata tra le norme relevantI in materia tributaria e sanzionatoria collegata alle ipotesi di indebita compensazione e adempimenti formali

Massime di principio

  • In materia di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) l'inesistenza del credito compensato costituisce, salvo prova contraria, un indice rilevante della coscienza e volontà dell'agente di usare una posta artificiosa per bilanciare debiti tributari
  • Quando il credito è stato acquisito per cessione, è necessario verificare le condizioni oggettive e formali sia prima della cessione sia al momento dell'utilizzo in compensazione: l'omessa verifica non esclude automaticamente il carattere doloso dell'operazione
  • Nel riesame di misure cautelari reali il giudice può sondare il fumus commissi delicti in via incidentale, ma il sindacato non deve sconfinare nella valutazione approfondita dell'elemento soggettivo come avverrebbe per le misure personali: l'esame deve limitarsi a elementi che, ictu oculi, escludano il fumus
  • La motivazione del provvedimento di riesame deve confrontarsi esplicitamente con la giurisprudenza e con le risultanze del provvedimento genetico; motivazioni apodittiche o che non indicano quali elementi escludano l'elemento psicologico sono viziate e annullabili in cassazione per violazione di legge
  • Se il periodo fattuale è antecedente a modifiche normative che limitano la cessione dei crediti, tali modifiche non possono essere retroattivamente utilizzate per giustificare conclusioni sulla lecita utilizzabilità del credito in quel periodo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.