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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17722/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di segretaria e la condanna della società al pagamento di differenze retributive; in appello la società aveva ottenuto una riduzione sia del periodo accertato sia dell’importo liquidato, con riconoscimento di un orario ridotto rispetto a quello originariamente allegato. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 5 d.lgs. 81/2015, degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il rapporto dovesse presumersi a tempo pieno e che mancasse prova scritta di un part-time, oltre a contestare la valutazione delle prove testimoniali; (2) ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’asserita illogicità della valutazione testimoniale; (3) violazione degli artt. 345 e 420 c.p.c. per l’ammissibilità della domanda subordinata formulata dalla società appellante per la prima volta in appello, con cui chiedeva la determinazione di una somma inferiore; (4) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2099 c.c. e degli artt. 115, 116, 429 e 432 c.p.c. per avere la Corte d’appello determinato la minor somma dovuta senza indicare i parametri normativi, contrattuali o di calcolo e senza liquidare il maggior danno. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi: la Corte d’appello non aveva affermato una riduzione unilaterale del rapporto né una sospensione dell’attività, ma aveva semplicemente accertato, sulla base delle prove, un orario di lavoro diverso da quello allegato dalla ricorrente; inoltre la censura sulla valutazione delle prove non integrava una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., trattandosi di contestazione del merito istruttorio. Ha ritenuto inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, poiché non rispettavano gli oneri di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e comunque non colpivano il decisum: la domanda subordinata della società non alterava petitum e causa petendi, ma mirava soltanto alla riduzione dell’importo dovuto nell’ambito della stessa materia del contendere; la Corte territoriale aveva inoltre ritenuto gli importi coerenti con il diverso assetto orario accertato e non specificamente contestati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il part-time richieda prova scritta e che, in difetto, il rapporto si presuma a tempo pieno; la Corte ha escluso la pertinenza del richiamo perché la sentenza impugnata non aveva accertato un part-time nascente da riduzione unilaterale o sospensione della prestazione.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Invocati in tema di riparto dell’onere probatorio e presunzioni; la Corte non vi ha ravvisato violazione, perché la decisione di merito si fondava sulla valutazione delle prove offerte e non su errata applicazione delle regole probatorie sostanziali.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di tali norme è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte, prove fuori dai limiti legali, disatteso prove legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi liberamente valutabili; non è invece censurabile come violazione di legge la mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione di legge; la Corte ha escluso che le doglianze investissero realmente errores in iudicando.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per le censure processuali; la Corte ha ritenuto che le deduzioni non integrassero nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha affermato che la domanda subordinata della società in appello non introduceva un nuovo petitum o una nuova causa petendi, ma si collocava entro i limiti della materia del contendere devoluta.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la novità della domanda; la Corte non ha ravvisato violazione, ritenendo la domanda subordinata compatibile con il thema decidendum.

  • art. 36 Cost.

    Invocato per contestare la determinazione della retribuzione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non specificamente ancorata al decisum e agli atti rilevanti.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato per i criteri di determinazione della retribuzione; la Corte ha rilevato che la questione era stata trattata nei limiti del materiale allegato e non in violazione delle regole legali.

  • artt. 429 e 432 c.p.c.

    Invocati per lamentare la liquidazione delle spettanze e del maggior danno; la Corte ha ritenuto le doglianze non decisive rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte ha dichiarato le censure carenti di specificità perché non trascrivevano né indicavano compiutamente gli atti processuali rilevanti (ricorso di primo grado, memoria di costituzione e atto di appello).

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di ricorso rigettato.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove fuori dai limiti legali, disatteso prove legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi liberamente valutabili.
  • La deduzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale richiede la verifica del concreto assetto contrattuale e dell’allegazione storica delle parti; la presunzione di rapporto a tempo pieno non opera quando la questione non sia effettivamente quella della riduzione unilaterale o della sospensione della prestazione, ma soltanto della diversa quantificazione dell’orario di fatto accertato.
  • La domanda dell’appellante che chieda, in via subordinata, la condanna al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado non integra di per sé domanda nuova, se non altera petitum e causa petendi e resta interna alla materia del contendere devoluta con l’impugnazione.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti e rideterminare le conseguenze economiche della domanda entro i limiti del petitum e della causa petendi, senza incorrere in ultrapetizione, purché non introduca nuovi fatti costitutivi né attribuisca un bene della vita diverso da quello controverso.
  • Le censure per cassazione che investano atti processuali o il contenuto degli atti di parte devono rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, con precisa trascrizione o indicazione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Se la parte vittoriosa in appello non contesta specificamente un importo riconosciuto in via subordinata dalla controparte e tale importo risulta coerente con l’assetto fattuale accertato, la rideterminazione del dovuto può essere confermata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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