Cassazione Penale, Ordinanza n. 30937/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha contestato, da un lato, il giudizio di responsabilità, sostenendo che la condotta oppositiva sarebbe stata posta in essere quando l'attività d'ufficio degli operanti era già esaurita; dall'altro, ha censurato la misura del trattamento punitivo irrogato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i profili inammissibili perché diretti a sollecitare una diversa lettura del fatto e delle emergenze probatorie, non consentita in sede di legittimità, e perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica anche sul punto della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità, osservando che la ricostruzione difensiva era in contrasto con le emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito in ordine alla configurabilità della resistenza ex art. 337 c.p. Ha inoltre escluso la censurabilità in cassazione della determinazione del trattamento sanzionatorio, perché adeguatamente motivata e preceduta da esame delle deduzioni difensive. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ne ribadisce la configurabilità in relazione alla condotta contestata, ritenendo infondata la tesi difensiva secondo cui l'opposizione sarebbe avvenuta quando l'attività d'ufficio era già cessata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione del fatto quando il ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle emergenze processuali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La contestazione che presupponga un fatto storico incompatibile con le risultanze acquisite e già logicamente valorizzate in sentenza è manifestamente infondata e non può fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia sufficiente, non illogica e abbia dato conto delle deduzioni difensive rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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