Cassazione Penale, Sentenza n. 30078/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di unificazione (riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p.) tra i reati già unificati nelle sentenze nn. 1), 2) e 3) e i fatti giudicati con la sentenza n. 4). Si sosteneva l'esistenza di un unico progetto criminoso: Cristello avrebbe coadiuvato il fratello nella gestione del traffico di droga nell'ambito di un'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e i successivi reati in materia di stupefacenti e di estorsione sarebbero la realizzazione di quel progetto originario. Il ricorso denunciava violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione del giudice dell'esecuzione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice dell'esecuzione fosse adeguatamente motivata: la continuità del disegno criminoso è questione di fatto riservata al giudice di merito e qui la Corte d'appello ha valorizzato elementi ostativi al riconoscimento della continuazione, in particolare il rilevante intervallo temporale tra i reati (anni di distanza tra alcuni fatti), il periodo intermedio di detenzione di quasi quattro anni, l'assoluzione per taluni fatti associativi nella sentenza n. 4) (a dimostrazione, secondo il giudice, della mancanza di continuità), la diversità delle aree geografiche e dei partecipanti, e la eterogeneità delle modalità operative. La Cassazione ha confermato che l'analogia tipologica o l'identità del movente non sono di per sé sufficienti a provare l'unità di un progetto criminoso e che, quanto più ampio è il lasso temporale, tanto più stringente deve essere la prova della programmazione "ab origine" dei reati successivi.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (reato continuato)
La continuazione richiede l'identità di disegno criminoso programmato almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato; l'analogia tipologica e l'identità del movente non sono di per sé sufficienti, e il consistente intervallo temporale e la detenzione intermedia ostano al riconoscimento salvo prova rigorosa della preordinazione comune.
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La partecipazione a un'associazione mafiosa può giustificare la continuazione con reati-fine solo se risulta che tali reati erano programmati "ab origine" dall'adesione; reati successivi legati a circostanze contingenti non sono automaticamente riconducibili alla stessa pianificazione.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (reati in materia di stupefacenti)
I reati in materia di stupefacenti, se simili ad altri reati commessi in tempi molto distanti, non determinano automaticamente la continuazione: occorre dimostrare che i reati successivi erano preveduti al momento del primo fatto.
art. 671 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a chiedere la riesamina del merito; deve mostrare errori di diritto o vizi della motivazione decisivi. In tema di continuazione la valutazione di merito è sindacabile solo se priva di adeguata motivazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) è essenzialmente una valutazione di fatto riservata al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la congruità della motivazione.
- Una lunga intervallo temporale tra reati è un elemento fortemente ostativo alla continuazione: maggiore è il lasso di tempo, più rigorosa deve essere la prova che i reati successivi fossero programmati "ab origine".
- La detenzione intermedia non esclude automaticamente la continuazione, ma rende necessario fornire prove specifiche e significative della programmazione unitaria nonostante la frattura temporale.
- L'analogia di tipo di reato o l'identità del movente (es. "agire mafioso") non bastano di per sé: possono indicare abitualità o scelta di vita delinquenziale, non necessariamente un progetto criminoso unitario.
- Con riguardo ai reati associativi e ai reati-fine, per imputare una continuazione occorre dimostrare che i reati-fine erano prevedibili e pianificati al momento dell'ingresso nel sodalizio; fatti imprevedibili o contingenti non rientrano automaticamente nella stessa pianificazione.
- In sede di esecuzione, il giudice deve valutare singolarmente gli indici di continuità (temporalità, partecipanti, modalità operative, finalità): l'assenza di coincidenza di questi fattori ostacola il riconoscimento della continuazione.
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