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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04247/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto un impianto di produzione di calcestruzzo. La società affittuaria ha chiesto la risoluzione del contratto e la condanna della concedente a riprendere l'azienda e a restituire il canone pagato per un anno, sostenendo che l'opificio fosse inidoneo all'uso pattuito perché gravato da vincolo paesaggistico, con conseguente abusività e non sanabilità delle strutture, oltre che per l'esistenza di gravi inadempimenti della concedente. I motivi di ricorso per cassazione hanno censurato: 1) la mancata dichiarazione di nullità del contratto per impossibilità giuridica dell'oggetto e difetto di causa, in ragione dell'abusività dell'impianto; 2) in subordine, l'omessa applicazione delle norme sulla risoluzione e sulle garanzie del locatore/affittante, sostenendo che la cosa consegnata fosse intrinsecamente inidonea all'attività produttiva e che l'ignoranza del concedente sull'abusività rilevasse solo ai fini risarcitori; 3) un vizio di motivazione per asserita contraddittorietà nel ritenere che l'affittuario avesse accettato il bene "come visto e piaciuto"; 4) la violazione di norme sulla consegna di un bene idoneo all'uso e sulla garanzia per carenze intrinseche, richiamando la mancanza di autorizzazioni amministrative e la libertà del bene da vincoli pregiudizievoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo perché, sotto la veste di violazioni di legge, richiedevano in realtà una rivalutazione dei fatti e della quaestio facti, non consentita in sede di legittimità; inoltre, il primo motivo poggiava su una ricostruzione fattuale non dimostrata come incontestata e, per quanto attinente a fatti sopravvenuti, avrebbe potuto al più integrare una domanda di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, che però la corte di merito aveva qualificato come domanda nuova. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata non era contraddittoria: la Corte d'appello aveva chiaramente spiegato che l'affittuario aveva preso visione dell'impianto e lo aveva accettato nello stato in cui si trovava, e le espressioni valorizzate dalla ricorrente non erano logicamente incompatibili. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto per difetto di causa/elementi essenziali, ma la Corte rileva che la censura si fonda su una ricostruzione fattuale non scrutinabile in cassazione.

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per affermare l'illiceità della causa; la Corte non accoglie la prospettazione perché il motivo presuppone una rivalutazione dei fatti.

  • art. 1346 c.c.

    invocato per sostenere l'impossibilità giuridica dell'oggetto; la Corte dichiara inammissibile la censura poiché richiederebbe l'accertamento di fatti controversi.

  • art. 1418, secondo comma, c.c.

    richiamato per la nullità del contratto; la Corte afferma che la deduzione, così come formulata, è inammissibile per il suo contenuto fattuale.

  • art. 1453 c.c.

    evocato per la risoluzione per inadempimento; la Corte evidenzia che la censura tende a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 1575 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla consegna del bene e sulla garanzia di idoneità; la Corte non vi ravvisa un errore di diritto nella sentenza impugnata.

  • art. 1578 c.c.

    richiamato per sostenere la risoluzione in caso di vizi e inidoneità del bene; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché fondato su una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 1617 c.c.

    evocato come norma rilevante per l'affitto di azienda; la Corte ritiene che la censura presupponga fatti non accertabili in sede di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il preteso error in procedendo; la Corte esclude la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per chiarire che, nella formulazione vigente, il sindacato sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale della trattazione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass., sez. U, n. 26242/2014

    evocata per il principio secondo cui la nullità del contratto può essere rilevata anche in cassazione, ma nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta inammissibile per la necessità di accertamenti di fatto.

  • Cass., sez. U, n. 34476/2019

    richiamata per ribadire che non è ammesso travestire come violazione di legge una richiesta di rivalutazione del merito.

  • Cass., sez. U, n. 33373/2019

    richiamata nel medesimo senso, contro censure che mirano a una nuova lettura dei fatti.

  • Cass., sez. U, n. 25950/2020

    richiamata per il principio di inammissibilità delle doglianze che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti storici.

  • Cass., sez. U, n. 25984/2010

    richiamata per affermare che la motivazione è contraddittoria solo se non consente di comprendere la ratio decidendi.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione della nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto o difetto di causa è scrutinabile anche in sede di legittimità solo se poggia su fatti già accertati e non controversi; se richiede una nuova ricostruzione della quaestio facti, la censura è inammissibile.
  • Nel contratto di affitto di azienda, la contestazione dell'inidoneità del complesso produttivo richiede l'accertamento in concreto delle circostanze fattuali e non può essere risolta in cassazione mediante una diversa lettura degli atti amministrativi o delle condizioni del bene.
  • La motivazione è affetta da contraddittorietà soltanto quando le argomentazioni siano tra loro inconciliabili al punto da impedire di comprendere la ratio decidendi; non basta la semplice diversa interpretazione di singole espressioni della sentenza.
  • Quando il giudice di merito qualifica come nuova una domanda fondata su fatti sopravvenuti, la parte non può in cassazione trasformare la questione in una mera violazione di legge per superare il limite del devolutum.

Come è indicizzato

MaterieAffitto di aziendaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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