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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32632/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda, proposta tra due sorelle in relazione a terreni siti in Maniace formalmente caduti in comunione ereditaria dai genitori, volta da un lato alla dichiarazione di proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni fondi e, dall’altro, alla divisione del restante patrimonio relitto. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l’usucapione in favore di una delle sorelle sulla particella 428 e in favore dell’altra sulla porzione nord di un’altra particella, escludendo inoltre la particella 184 dal novero dei beni da dividere per mancanza di specifica domanda. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dell’odierna ricorrente. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c. e vizio motivazionale per la presenza, nella sentenza di appello, di un doppio contenuto decisorio (secondo dispositivo di parziale accoglimento e seconda sottoscrizione), lamentando una sentenza apparentemente contrastante; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla divisione della particella 184 e vizio di motivazione; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1158 c.c. per l’asserita erronea affermazione dell’usucapione della particella 428 in favore della controparte, sostenendo che il verbale di immissione in possesso avrebbe dovuto essere letto come reintegra del possesso corrispondente alla proprietà e non di una mera servitù di passaggio; 4) contestazione, fondata sul preteso secondo dispositivo, dell’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La resistente ha contrastato il ricorso e ha ottenuto, in sede di correzione di errore materiale, l’eliminazione del secondo dispositivo dalla sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la Corte d’appello aveva già corretto la sentenza eliminando, con ordinanza di correzione di errore materiale ex art. 288 c.p.c., il testo postumo e il secondo dispositivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito e con la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; inoltre la censura sul vizio motivazionale non era compatibile con l’attuale art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova lettura di un documento e di elementi istruttori, attività riservata al giudice di merito, e non si confrontava con tutti gli elementi valorizzati dalla Corte d’appello ai fini dell’usucapione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un dispositivo già eliminato come errore materiale. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, e ha applicato le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio a seguito di proposta di definizione per manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo la correzione dell’errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    La Corte d’appello ha corretto la sentenza eliminando il contenuto e il dispositivo eccedenti, in quanto frutto di errore materiale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è stata ritenuta non autosufficiente e non confrontata con la declaratoria di inammissibilità resa in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata inclusione della particella 184 è stata considerata inammissibile per difetto di specificità dell’appello.

  • art. 1158 c.c.

    Il motivo sull’usucapione è stato respinto perché tendeva a sostituire la valutazione di merito del significato degli elementi istruttori e documentali.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come base formale di alcune censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per le doglianze di nullità/omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio motivazionale va dedotto nei limiti della formulazione vigente e non con censure generiche o meramente rivalutative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato confermato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa per responsabilità aggravata, in coerenza con la manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato con ulteriore condanna in favore della cassa delle ammende, nella cornice sanzionatoria connessa alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • La correzione dell’errore materiale della sentenza di merito elimina l’interesse a dolersi in cassazione del contenuto corretto; la censura diviene inammissibile quando sia fondata su un testo ormai espunto dal provvedimento.
  • Il motivo di ricorso per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve confrontarsi specificamente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se ignora la declaratoria di inammissibilità già resa dal giudice di merito.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del contenuto dei documenti, delle prove testimoniali o degli elementi istruttori: la lettura del materiale probatorio e la sua valorizzazione restano riservate al giudice di merito.
  • Le censure di vizio motivazionale sono inammissibili se formulate in modo generico o senza rispettare i limiti dell’attuale art. 360, n. 5, c.p.c., che consente il controllo solo su specifici omessi esami di fatti decisivi.
  • Quando la decisione di appello si fonda su più elementi convergenti, il ricorrente deve censurare tutti gli argomenti posti a base dell’accertamento; la contestazione di uno solo di essi non è sufficiente a scalfire la ratio decidendi.
  • In caso di ricorso definito come manifestamente infondato e deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le misure sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato dovuto per l’impugnazione respinta.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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