Cassazione Civile, Ordinanza n. 18989/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da un'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato territoriale del lavoro con cui a una ditta individuale era stato intimato il pagamento di una sanzione pecuniaria per avere impiegato due lavoratori senza regolare assunzione per 29 giorni e per avere omesso, relativamente a uno dei due, le prescritte registrazioni nel libro unico del lavoro per un determinato periodo. L'opposizione proposta dal datore di lavoro era stata respinta in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione la ditta ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato fatti e indizi e avrebbe attribuito l'onere della prova a un soggetto diverso da quello legalmente onerato; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse qualificato come mero refuso un dato che, invece, avrebbe inciso sulla quantificazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità; ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando valuti in modo non condiviso l'esito della prova. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non era ammissibile perché non denunciava l'utilizzo di prove non dedotte o la violazione delle regole sulle prove legali, ma contestava ancora una volta l'apprezzamento del materiale istruttorio; inoltre, la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva spiegato che la data indicata in ordinanza era un refuso, essendo stati corretti i giorni di lavoro contestati e contenuti i conteggi della sanzione nei limiti. Il ricorso è stato pertanto respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata per legge, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito delle prove raccolte.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è il rimedio per contestare l'erroneo apprezzamento dell'esito della prova, non la violazione dell'art. 2697 c.c. in sé quando l'onere sia stato correttamente individuato.
La loro violazione è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti, su prove acquisite fuori dai limiti legali o abbia trattato come prova legale elementi liberamente valutabili; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
Il relatore ha depositato proposta comunicata alle parti ai fini della decisione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice individui erroneamente la parte gravata dell'onere probatorio; se la doglianza riguarda l'apprezzamento delle prove già acquisite, il vizio è eventualmente solo motivazionale, non di riparto dell'onere della prova.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi specifici, cioè quando la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti, su prove acquisite fuori dai limiti di legge o quando elementi liberamente valutabili siano trattati come prove legali.
- Una censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non attacca la ragione decisiva posta a base della decisione, è inammissibile.
- La scelta del giudice di merito circa l'attendibilità delle prove e la selezione degli elementi istruttori più convincenti rientra nel suo apprezzamento di fatto e non richiede una confutazione analitica di ogni elemento non accolto.
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