Sentenza n. 3026/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 3767/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 3767/2024, relativa alla deliberazione consiliare di approvazione della Variante generale al P.G.T. che aveva classificato come "tessuto agricolo" l'area interessata dall'impianto di trattamento e recupero di rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione del Consiglio comunale di Parabiago n. 80 del 25 novembre 2020, recante controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della Variante generale al P.G.T. L'unico motivo d'appello deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006, falsa applicazione dell'art. 28 delle norme tecniche di attuazione del P.G.T., difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà. L'appellante sosteneva che il Comune avesse ignorato le autorizzazioni regionali e provinciali relative all'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nonché l'effettiva situazione dei luoghi e la destinazione produttiva delle aree. Deduceva inoltre che le previsioni del Piano territoriale metropolitano e dell'Elaborato STTM 3 imponessero una destinazione produttiva e che l'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/2006 producesse effetti anche sul governo del territorio. Contestava infine la possibilità di una reformatio in peius della precedente destinazione urbanistica e l'asserita irrazionalità della classificazione agricola, anche in relazione al divieto di impianti di smaltimento previsto dall'art. 28 delle norme tecniche di attuazione comunali.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'autorizzazione unica prevista dall'art. 208 d.lgs. 152/2006 consente alla Regione, all'esito della conferenza di servizi, di autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto e, ove occorra, di produrre una variante allo strumento urbanistico. Tuttavia, tale autorizzazione ha natura temporanea e una propria scadenza; con la cessazione dell'autorizzazione e dell'esigenza cui essa è funzionale cessano anche gli effetti urbanistici eccezionalmente prodotti, tornando a espandersi la competenza ordinaria del Comune in materia di pianificazione. La destinazione urbanistica collegata all'autorizzazione ex art. 208 non impedisce quindi al Comune di adottare successivamente una diversa disciplina pianificatoria. Il Collegio ha escluso che l'autorizzazione temporanea potesse fondare un legittimo affidamento alla conservazione sine die della destinazione produttiva. Ha inoltre ribadito che le scelte urbanistiche comunali sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, la scelta di ricondurre l'area al più ampio contesto rurale, nel quale l'impianto costituiva un elemento minoritario rispetto agli spazi aperti e alla prevalente destinazione agricola, è stata ritenuta logica e razionale. La situazione di fatto, la recinzione dell'area e la pregressa utilizzazione per il trattamento dei rifiuti non vincolavano il Comune. L'art. 28 delle norme tecniche di attuazione è stato interpretato come disciplina ordinaria, temporaneamente derogata dall'autorizzazione ex art. 208, ma nuovamente applicabile nell'ambito della successiva pianificazione comunale. Le previsioni del nuovo PTM sono state ritenute irrilevanti perché successive all'approvazione del P.G.T. impugnato. Il Comune non è stato condannato alle spese; l'appellante è stato condannato a pagare al Comune euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
L'approvazione regionale - all'esito della apposita conferenza di servizi - sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
L'autorizzazione unica regionale può produrre una variante urbanistica e sostituire gli atti autorizzativi degli enti territoriali, ma i relativi effetti sono temporanei e collegati alla durata dell'autorizzazione e dell'esigenza di gestione dell'impianto; cessata tale esigenza, il Comune riacquista la propria competenza ordinaria di pianificazione.
art. 208, comma 11, lett. f), d.lgs. 152/2006
Nell'autorizzazione regionale saranno dettate le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie.
La previsione relativa alla chiusura dell'impianto e agli interventi successivi conferma la natura non permanente dell'autorizzazione e degli effetti ad essa connessi.
art. 208, comma 17-bis, lett. g), d.lgs. 152/2006
L'autorizzazione ha una propria scadenza.
La scadenza dell'autorizzazione conferma la temporaneità degli effetti autorizzatori e urbanistici prodotti ai sensi dell'art. 208.
art. 14, comma 27, lett. d), d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010
La pianificazione urbanistica rientra tra le funzioni fondamentali del Comune.
La competenza comunale alla pianificazione urbanistica costituisce la regola ordinaria, derogabile temporaneamente dall'intervento regionale previsto dall'art. 208 d.lgs. 152/2006.
art. 18 l.r. Lombardia 12/2005
La disposizione è stata invocata dall'appellante in relazione alla prevalenza delle previsioni del PTM, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto tali previsioni non rilevanti perché successive all'approvazione del P.G.T. impugnato.
art. 28 delle norme tecniche di attuazione del P.G.T. comunale
Per le Unità territoriale A1 - Tessuto agricolo è previsto il divieto di impianti di smaltimento e trattamento rifiuti, ad eccezione di quelli prodotti dall'attività dell'azienda agricola insediata.
La disposizione opera come disciplina ordinaria del tessuto agricolo; la sua efficacia è stata temporaneamente modificata dall'autorizzazione ex art. 208, senza impedire al Comune di applicarla nella successiva pianificazione.
Massime di principio
- L'autorizzazione unica regionale prevista dall'art. 208 d.lgs. 152/2006 può costituire, ove necessario, variante allo strumento urbanistico, ma tale effetto è strumentale e temporalmente limitato alla durata dell'autorizzazione e dell'esigenza di realizzazione e gestione dell'impianto.
- Cessata l'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006 o l'esigenza pubblica cui essa è preordinata, il Comune riacquista la competenza ordinaria in materia di pianificazione urbanistica e può modificare la destinazione dell'area senza essere vincolato sine die dalla variante prodotta dall'autorizzazione regionale.
- La destinazione urbanistica temporaneamente impressa a un'area in funzione dell'autorizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti non determina, di per sé, un legittimo affidamento del proprietario alla conservazione della destinazione produttiva, né impedisce una successiva riduzione dell'attitudine edificatoria o produttiva dell'area.
- Le scelte di pianificazione urbanistica comunale costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o analoghi vizi di legittimità; la mera pregressa destinazione più favorevole o l'utilizzazione di fatto dell'area non sono sufficienti a imporne la conservazione.
- La destinazione di un'area a tessuto agricolo può essere legittimamente motivata da esigenze di ordinato governo del territorio, contenimento dell'edificazione e tutela dell'equilibrio degli spazi aperti, anche quando l'area non sia destinata a un'immediata utilizzazione agricola.
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