Cassazione Civile, Ordinanza n. 12048/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che aveva prestato assistenza in un precedente giudizio promosso nell'interesse di alcuni assistiti, aveva chiesto l'equa riparazione ex legge Pinto sia per sé sia per gli assistiti, deducendo l'irragionevole durata del giudizio presupposto. Sosteneva di avere agito in proprio per il procedimento relativo alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., affermando che tale istanza avrebbe dato luogo a un autonomo segmento processuale di cui egli era parte; denunciava inoltre che la Corte d'appello non avesse considerato unitariamente la fase cognitiva e quella di ottemperanza, applicando erroneamente i principi delle Sezioni Unite sulla durata del processo fino all'effettivo soddisfacimento del credito. Gli assistiti contestavano anche il quantum riconosciuto, ritenendo che il limite dell'indennizzo dovesse includere pure le spese legali della precedente causa. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile la domanda dell'avvocato in proprio per la fase di cognizione, ritenendo infondata quella relativa all'ottemperanza, e aveva limitato l'indennizzo degli assistiti al solo valore dell'indennizzo riconosciuto nel giudizio presupposto, senza computare le spese. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3 l. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, oltre a lamentare l'erronea applicazione dell'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 sul limite quantitativo dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha confermato che l'istanza di distrazione delle spese non introduce una domanda autonoma e non attribuisce al difensore la qualità di parte del processo di cognizione, sicché questi non può chiedere l'equa riparazione per la durata di quel giudizio. Ha inoltre escluso che potessero applicarsi al caso di specie i principi elaborati in tema di durata ragionevole delle fasi cognitiva ed esecutiva nei giudizi Pinto, perché il credito fatto valere dal difensore riguardava spese di lite distratte e non un credito indennitario. Quanto alla doglianza degli assistiti sul quantum, l'ha dichiarata inammissibile per difetto di procura speciale, rilevando inoltre che, in ogni caso, il limite dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 va parametrato al valore della controversia, includendo gli interessi ma non le spese legali. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
consente al difensore di difendersi personalmente, ma non trasforma la domanda di distrazione delle spese in una controversia autonoma sulla quale il difensore assuma la qualità di parte.
l'istanza di distrazione delle spese ha natura accessoria e incidentale, non costituisce domanda giudiziale autonoma e non apre un procedimento separato.
sono invocati come parametri di violazione processuale, ma la Corte esclude che vi sia stato omesso esame o omessa pronuncia sulla domanda, ritenendo inammissibili le censure.
richiamato dal ricorrente quale base della domanda di equa riparazione, ma non viene valorizzato autonomamente nella decisione.
art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001
il limite quantitativo dell'indennizzo va commisurato al valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto; nel calcolo rientrano gli interessi liquidati nella sentenza definitiva, ma non le spese legali.
art. 3, comma 1, l. n. 89/2001
richiamato dal ricorrente in relazione al diritto all'equa riparazione, senza che la Corte ravvisi una sua violazione autonoma.
art. 6, par. 1 CEDU
garantisce il diritto a che si celebri in tempi ragionevoli il proprio processo, non quello altrui o di un procedimento cui si sia solo interessati in via accessoria.
il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la sua applicazione è esclusa in ragione della non debenza del contributo unificato nel giudizio Pinto.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ha carattere meramente accessorio e non introduce una domanda autonoma: il difensore distrattario non diviene parte del giudizio di cognizione e non può chiedere l'equa riparazione per la durata di quel processo.
- Il diritto all'equa riparazione ex legge Pinto spetta per il ritardo del proprio processo, non per la durata di un procedimento altrui o di una pretesa solo indirettamente collegata al giudizio principale.
- I principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva ai fini della ragionevole durata si applicano quando il credito azionato è quello indennitario Pinto; non sono automaticamente estensibili ai crediti professionali derivanti da distrazione delle spese.
- Quando il difensore agisce per la soddisfazione delle spese distratte, la deduzione del danno da ritardo richiede allegazioni concrete sull'effettiva incapienza del cliente o sull'impossibilità di rivolgersi direttamente a lui per il pagamento.
- Nel giudizio di equa riparazione, il limite quantitativo dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 si calcola sul valore della controversia, includendo gli interessi liquidati, ma escludendo le spese legali perché estranee all'oggetto della causa.
- L'impugnazione proposta da più soggetti è inammissibile per difetto di procura speciale quando il mandato depositato è illeggibile, non consente di individuare il difensore o il giudizio cui si riferisce e non risulta validamente notificato con l'atto.
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