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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23866/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato sottoposto agli arresti domiciliari per il presunto patto elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p.: nella qualità di candidato a sindaco avrebbe accettato promesse di voti da parte di un esponente di clan, garantendo in cambio utilità collegate alla gestione di un lido balneare e alla candidatura della moglie. Dopo il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura da parte del GIP e poi del tribunale del riesame, la difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: (1) illogicità della motivazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione, sostenendo che i rapporti con il soggetto indicato come intermediario del clan fossero ormai definitivamente interrotti, anche per il mutato contesto politico e l'assenza di imminenti competizioni elettorali; (2) violazione dell'art. 627 c.p.p., assumendo che il giudice di rinvio avrebbe riesaminato elementi già ritenuti insufficienti dalla Cassazione e avrebbe anche valorizzato impropriamente il pericolo di inquinamento probatorio; (3) vizio di motivazione per mancata sostituzione della misura con altra meno afflittiva, in presenza di asserita attenuazione delle esigenze cautelari. La Corte di cassazione ha però ritenuto infondati i motivi, affermando che il giudice di rinvio si era attenuto ai principi della sentenza rescindente e aveva motivato in modo autonomo e non illogico sulla non definitiva rottura dei rapporti con il soggetto vicino al clan e sulla perdurante capacità di influenza politico-amministrativa dell'indagato, con conseguente inadeguatezza di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del tribunale del riesame che, in sede di rinvio, aveva nuovamente respinto la richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse correttamente applicato il vincolo derivante dalla precedente sentenza di annullamento ai sensi dell'art. 627 c.p.p., senza riprodurre il medesimo vizio motivazionale censurato in precedenza. La motivazione è stata giudicata logica e completa sia quanto alla persistenza del pericolo di reiterazione, desunto da una serie di elementi relativi ai rapporti ancora non definitivamente recisi con il soggetto collegato al clan e alla capacità dell'indagato di incidere sul contesto politico-amministrativo locale, sia quanto all'inidoneità di misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-ter c.p.

    richiamato come titolo di reato oggetto di contestazione cautelare, incentrato sull'accettazione della promessa di voti in cambio di utilità

  • art. 627 c.p.p.

    il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa

    il giudice di rinvio è vincolato alla decisione rescindente quanto alle questioni di diritto e al percorso argomentativo censurato, ma conserva il potere di autonoma valutazione del materiale probatorio e può pervenire allo stesso esito sulla base di un diverso compendio motivazionale

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato quale base normativa del pericolo di reiterazione dei reati, da valutarsi in termini di attualità e concretezza

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso

  • art. 627 c.p.p.

    invocato dalla difesa per denunciare il preteso mancato rispetto del vincolo del giudizio di rinvio

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è tenuto a ripetere le valutazioni di fatto già censurate, purché si confronti con i punti indicati dalla sentenza rescindente e sviluppi una motivazione autonoma, coerente e logicamente adeguata.
  • Il vincolo derivante dall'art. 627 c.p.p. riguarda le questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione e impedisce al giudice di rinvio di reiterare il medesimo percorso logico già ritenuto viziato; non esclude però una nuova valutazione del compendio probatorio e delle esigenze cautelari.
  • Ai fini della permanenza del pericolo di reiterazione, il giudizio cautelare può fondarsi su una prognosi concreta desumibile da rapporti non definitivamente recisi, dalla persistenza di legami ambientali e dalla residua capacità di influenza dell'indagato sul contesto di riferimento, senza che occorra l'imminenza di una specifica occasione criminosa.
  • La scelta di una misura cautelare meno afflittiva può essere esclusa quando il giudice spieghi in modo non illogico perché le residue esigenze cautelari non siano altrimenti fronteggiabili, soprattutto se il contesto relazionale dell'indagato rende plausibile la persistenza dei contatti pericolosi.
  • In sede di legittimità, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle emergenze investigative, essendo il controllo limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCorruzione
RamiProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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