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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13474/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'associazione contestava il decreto che aveva rigettato la sua domanda di ammissione del credito allo stato passivo nel procedimento di prevenzione a carico di Cerabona. Il Tribunale di Matera aveva escluso l'ammissione ritenendo che il credito risarcitorio derivante da una sentenza penale di condanna fosse divenuto "liquido e certo" solo con il passaggio in giudicato (7 aprile 2021), successivo al sequestro finalizzato alla confisca (20 novembre 2017), e quindi non anteriore al sequestro come richiesto dall'art. 52 d.lgs. 159/2011. L'associazione deduceva violazione degli artt. 52, 58 e 59 d.lgs. n. 159/2011 e della direttiva 2014/42/UE, oltre a vizio di motivazione; in via subordinata sollevava questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il decreto del Tribunale di Matera e rinviando per nuovo giudizio. La Corte ha stabilito il principio che l'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 va inteso nel senso che rileva l'anteriorità temporale dell'atto da cui il credito "risulta" (atto avente data certa anteriore al sequestro), e non la condizione che il credito fosse già "liquido e certo" (nel senso tecnico-processuale) al momento del sequestro. In particolare, per i crediti derivanti da illeciti (es. risarcimento per reato) l'insorgenza del diritto si ricollega al momento della commissione del fatto illecito; la successiva sentenza ha funzione accertativa e non è condizione necessaria che sia definitiva per provare l'anteriorità del credito. Il giudice delegato dovrà nel nuovo giudizio verificare l'effettiva anteriorità e gli altri requisiti di legge (buona fede, prova secondo art. 2704 c.c. quando necessario, esistenza del rapporto sottostante per titoli meramente formali), senza porre come condizione imprescindibile il passaggio in giudicato della condanna.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 52, comma 1

    la confisca disposta in un procedimento di prevenzione "non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro"

    Va inteso come requisito di anteriorità cronologica dell'atto probatorio che dimostra l'esistenza del credito rispetto al sequestro, e non come obbligo che il credito fosse già "liquido e certo" (nel senso di titolo esecutivo) anteriormente al sequestro. Per i crediti da illecito l'insorgenza si riferisce al momento del fatto illecito.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - artt. 58 e 59

    Norme che regolano rispettivamente aspetti procedurali della misura di prevenzione e la formazione dello stato passivo: devono essere interpretate insieme all'art. 52 per disciplinare l'ammissione dei crediti dei terzi nel procedimento di prevenzione, verificando anteriorità e altri requisiti previsti dalla legge.

  • Direttiva 2014/42/UE

    Rilevata dall'associazione per richiamare la tutela delle vittime e il diritto al risarcimento; la Corte richiama la necessità di garantire che le vittime possano vedere soddisfatto il loro diritto, compatibilmente con l'esigenza di evitare elusioni degli effetti ablativi della confisca.

  • codice civile - art. 2704

    Richiamato come criterio probatorio: il giudice delegato deve tenere conto di tutte le ipotesi di prova della data certa previste dall'art. 2704 c.c. (atti pubblici, scritture private autenticate, registrazioni, ecc.) e anche di altri fatti idonei a stabilire l'anteriorità del documento.

  • codice di procedura civile - art. 474

    Richiamato per distinguere il concetto di 'certezza' e 'liquidità' del diritto ai fini dell'esecuzione forzata dal requisito di anteriorità probatoria richiesto dall'art. 52 d.lgs. 159/2011.

  • Costituzione italiana - artt. 3, 24, 111

    Richiamati dall'associazione nella prospettazione di una questione di legittimità costituzionale; la Corte ha risolto la controversia su base interpretativa delle norme ordinarie senza dover affrontare la questione costituzionale, ma i principi invocati (eguaglianza, diritto di difesa, ragionevole durata del processo) sottendono l'esigenza di bilanciare tutela delle vittime e efficacia delle misure di prevenzione.

Massime di principio

  • L'art. 52 d.lgs. 159/2011 richiede la prova dell'anteriorità temporale dell'atto da cui "risulta" il credito rispetto al sequestro, non la previsione che il credito fosse già divenuto titolo esecutivo (liquido e certo) prima del sequestro.
  • Per crediti derivanti da fatti illeciti (es. risarcimento per reato) il momento rilevante è la commissione dell'illecito: la sentenza successiva ha funzione accertativa e non è condizione necessaria che sia passata in giudicato per provare l'anteriorità del credito.
  • Il giudice delegato deve valutare la prova dell'anteriorità secondo le modalità contemplate dall'art. 2704 c.c. (atti con data certa) e anche altri elementi probatori idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del diritto.
  • L'ammissione del credito allo stato passivo rimane subordinata anche agli altri requisiti di legge (es. buona fede del titolare del credito, esistenza del rapporto sottostante in caso di titoli meramente formali) volti a prevenire simulazioni volte a eludere la confisca.
  • La normativa europea sulle misure di prevenzione patrimoniale può essere invocata come parametro interpretativo per assicurare tutela alle vittime, ma l'attuazione dipende dalla corretta interpretazione delle norme nazionali che disciplinano l'anteriorità e la prova del credito.
  • Prassi consigliata per i creditori: documentare quanto prima possibile la data certa dell'atto o del fatto che ha dato origine al credito (atti pubblici, registrazioni, notifiche, eventuali atti stragiudiziali datati) e, se il credito deriva da illecito, conservare ogni elemento probatorio che leghi il diritto al momento dell'illecito, per potersi far ammettere allo stato passivo anche se la sentenza non è ancora definitiva.

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