Cassazione Civile, Ordinanza n. 35957/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società che svolge attività di tenuta della contabilità e consulenza tributaria aveva chiesto il pagamento di una fattura per prestazioni professionali rese a favore di una società immobiliare. La controparte aveva proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti da asseriti inadempimenti del professionista. In primo grado la domanda di pagamento era stata rigettata e la riconvenzionale accolta nei limiti di euro 2.000; in appello il rigetto della domanda principale era stato confermato e la domanda incidentale della società immobiliare era stata accolta in misura maggiore, ritenendo che l’inadempimento consistesse nella ritardata restituzione della documentazione contabile dopo la revoca dell’incarico, in violazione dell’art. 2235 c.c. e del codice deontologico dei commercialisti. Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: con il primo si denunciava nullità della sentenza per motivazione incoerente e contraddittoria; con il secondo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la restituzione di parte della documentazione era già avvenuta e che il danno liquidato non era provato, trattandosi di un preavviso di fattura privo di valore fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che la sentenza d’appello era logicamente coerente e rispettava il minimo costituzionale della motivazione; ha inoltre affermato che il diritto di ritenzione del professionista ex art. 2235 c.c. riguarda solo i documenti strettamente necessari a dimostrare l’opera svolta, mentre ogni altro documento deve essere restituito senza ritardo al cliente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. era preclusa dalla doppia conforme, poiché la ricorrente non aveva indicato in che cosa le ragioni di fatto delle due decisioni fossero diverse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione; non è consentito usare la censura di violazione di legge per ottenere una rivalutazione del merito, né dedurre il vizio ex n. 5 quando opera la doppia conforme.
art. 132, quarto comma, c.p.c.
La motivazione è viziata solo quando manchi o sia apparente, inconciliabile o obiettivamente incomprensibile; non basta la mera insufficienza argomentativa.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
Il vizio processuale denunciabile richiede una concreta lesione del modello legale dell’atto, non essendo sufficiente la mera contestazione del ragionamento del giudice.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, requisito che è soddisfatto se la decisione è logicamente comprensibile e non meramente apparente.
Il professionista può trattenere i documenti ricevuti solo per il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti e soltanto per i documenti occorrenti a dimostrare l’opera svolta; gli altri devono essere restituiti senza ritardo.
art. 25, sesto comma, codice deontologico dei commercialisti
È vietato subordinare la restituzione della documentazione consegnata dal cliente al pagamento dei compensi o al rimborso delle spese anticipate, né trattenere indiscriminatamente i documenti del cliente.
La censura sulla sua violazione è stata ritenuta, in concreto, una richiesta di rivalutazione del fatto e dell’inadempimento accertato dal giudice di merito.
Il ricorrente ha contestato la prova del danno, ma la Corte ha rilevato che la doglianza tendeva a sollecitare un nuovo esame delle risultanze istruttorie.
La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma la censura è stata trattata come richiesta di revisione del merito e non come vera violazione di legge.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione se le due decisioni di merito si fondano sulle stesse ragioni di fatto.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Chi deduce il vizio in presenza di doppia conforme deve indicare specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto delle due sentenze; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La soccombenza comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo se la sentenza presenta un’anomalia radicale, come motivazione apparente, mancante o intrinsecamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il diritto di ritenzione del professionista è circoscritto ai documenti strettamente necessari a provare l’attività svolta e non consente di trattenere la documentazione del cliente oltre il tempo indispensabile alla tutela dei propri diritti.
- La restituzione della documentazione ricevuta dal cliente non può essere subordinata al pagamento dei compensi quando la normativa professionale o deontologica lo vieti espressamente.
- Sotto la veste della violazione di legge non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove e del fatto accertato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non specifica le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35940/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35941/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35942/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35943/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35944/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35946/2023 del 27/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →