Cassazione Civile, Ordinanza n. 03579/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un compendio immobiliare agricolo affittato a una società di persone e poi promesso in vendita dai proprietari a un imprenditore individuale. Nelle more del definitivo, la stessa società affittuaria concedeva il fondo in subaffitto al promissario acquirente, il quale poi conferiva la propria azienda agricola in una s.r.l. subentrata nei rapporti pendenti. I proprietari, assumendo l'inadempimento del promissario acquirente al preliminare e la conseguente inefficacia del subaffitto collegato, chiedevano in via cautelare ex art. 700 c.p.c. la restituzione dei beni; il Tribunale accoglieva la cautela e ordinava il rilascio. Successivamente la società ricorrente adiva la sezione specializzata agraria per far dichiarare il subentro ex lege nel contratto di affitto ai sensi dell'art. 21 l. n. 203/1982. Nel giudizio di merito introdotto dai proprietari per la risoluzione del preliminare e del collegato subaffitto, la società e il promissario acquirente eccepivano l'incompetenza per materia del Tribunale in favore della sezione agraria e chiedevano anche la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare ante causam. Il Tribunale dichiarava la continenza rispetto al giudizio già pendente dinanzi alla sezione agraria e rigettava, nel merito, la domanda di inefficacia della cautela. Con il ricorso per regolamento di competenza i soccombenti denunciavano violazione degli artt. 50, 669-ter e 669-novies c.p.c., sostenendo che il Tribunale, una volta ritenuta la propria incompetenza o comunque la continenza, non avrebbe potuto negare efficacia al provvedimento cautelare senza rimettere la questione al giudice competente; richiamavano inoltre un precedente di legittimità sul potere del giudice incompetente di dichiarare la nullità o inefficacia della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare dei resistenti sulla ritualità della memoria difensiva, chiarendo che nel regolamento di competenza la parte intimata non ha l'onere di notificare un controricorso ma solo di depositare difese e documenti. Nel merito, però, ha osservato che la censura non colpiva una reale declaratoria di incompetenza sulla domanda di inefficacia della cautela, perché il Tribunale aveva dichiarato la continenza della causa rispetto a quella pendente davanti alla sezione specializzata agraria e, soprattutto, aveva rigettato nel merito la domanda di inefficacia del provvedimento cautelare. Il richiamo al principio secondo cui il giudice incompetente deve dichiarare la nullità o inefficacia della cautela non era pertinente, giacché qui non vi era stata una pronuncia di incompetenza sulla domanda cautelare, ma una decisione di merito fondata sulla mancanza dei presupposti previsti dall'art. 669-novies c.p.c. La Corte ha quindi qualificato il ricorso come sostanzialmente diretto a censurare il merito della decisione, non ammissibile nel regolamento di competenza. Ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
deposita scritture difensive ed eventuali documenti in cancelleria
Nel regolamento di competenza la parte intimata non deve notificare un controricorso, ma soltanto depositare difese e documenti; il deposito della memoria è rituale se avviene secondo la norma.
la dichiarazione di continenza presuppone ... la verifica ... della competenza ... del giudice ad quem
La continenza implica la verifica della competenza del giudice davanti al quale la causa va rimessa, ma non comporta necessariamente una declaratoria di incompetenza del giudice che rimette.
il provvedimento cautelare perde ... efficacia ... se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso
L'inefficacia della cautela consegue, secondo la Corte, alla decisione di merito o alla definizione del processo per questioni impedienti, non alle pronunce di continenza o di traslatio iudicii.
È il fondamento del ricorso cautelare ante causam posto a tutela della restituzione del compendio immobiliare.
Richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata, ma ritenuto non decisivo rispetto alla reale ratio della decisione impugnata.
Richiamato dai ricorrenti in combinazione con l'art. 669-novies, ma la censura è stata reputata inconferente perché il Tribunale non aveva deciso sulla competenza cautelare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
art. 21 della legge n. 203 del 1982
Invocato nel giudizio di merito pendente per affermare il subentro ex lege nel contratto di affitto agrario in forza del subaffitto.
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di norme processuali sulla competenza, miri in realtà a contestare il merito della decisione impugnata.
- La declaratoria di continenza non coincide con una pronuncia di incompetenza del giudice adito: essa comporta la verifica della competenza del giudice di destinazione, ma non implica necessariamente che il giudice rimettente si dichiari incompetente sulla causa trattata.
- L'inefficacia di un provvedimento cautelare ante causam ex art. 669-novies c.p.c. non discende automaticamente da qualsiasi pronuncia processuale successiva, ma richiede la verifica dei presupposti tipizzati dalla norma, in particolare la decisione che escluda il diritto cautelato o definisca il processo nei casi rilevanti.
- Nel regolamento di competenza la parte intimata non ha l'onere di notificare un controricorso, essendo sufficiente il deposito di scritture difensive e documenti secondo le forme previste dall'art. 47 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve porre a carico del ricorrente le spese di lite e dare atto, ricorrendone i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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