Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20260/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente impugnava davanti al giudice amministrativo due atti di revoca di AUA (autorizzazione unica ambientale) adottati in conseguenza di un'informativa antimafia. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione a Sezioni unite per motivi inerenti alla giurisdizione, articolando tre censure: (1) il Consiglio di Stato avrebbe violato gli artt. 67, 84, 89-bis, 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, sostituendosi al legislatore e alterando la distinzione tra comunicazione antimafia e informativa antimafia, con effetti anche su autorizzazioni e licenze; (2) vi sarebbe stato difetto assoluto di giurisdizione per non avere il Consiglio di Stato rimesso alla Corte di giustizia UE la questione di compatibilità della disciplina antimafia con la Carta dei diritti fondamentali UE; (3) vi sarebbe stato difetto assoluto di giurisdizione per non avere sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 4, lett. d) ed e), d.lgs. n. 159/2011 in relazione all'art. 117 Cost. e ai parametri CEDU, né disposto una sospensione impropria del processo in attesa di altra rimessione alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni unite ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili. Ha chiarito che il primo motivo censurava in realtà un errore interpretativo del giudice amministrativo, sindacabile solo nei limiti interni della giurisdizione e non tramite ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. non consente di contestare l'interpretazione/applicazione di norme interne attuative del diritto UE né di dedurre come vizio di giurisdizione l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Quanto al terzo motivo, ha escluso che l'omessa rimessione alla Corte costituzionale o la mancata sospensione impropria del giudizio integrassero eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato: si tratta di valutazioni interne al giudice che procede. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso solo per il controllo dei limiti esterni della giurisdizione, non per sindacare errori di interpretazione o applicazione del diritto compiuti dal giudice speciale.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Individua il mezzo di ricorso evocato per i motivi inerenti alla giurisdizione, ma non estende il sindacato agli errores in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Consente il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione nei soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

  • art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la distinzione tra disciplina della comunicazione e dell'informativa antimafia.

  • art. 84 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma oggetto della contestazione sulla disciplina dell'informativa antimafia generica e dei suoi effetti sulle autorizzazioni.

  • art. 89-bis d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato come base della censura interpretativa relativa alla portata dell'informativa antimafia sulle autorizzazioni.

  • art. 91 d.lgs. n. 159 del 2011

    Menzi onato insieme alle altre disposizioni del codice antimafia che la ricorrente assumeva violate dal Consiglio di Stato.

  • art. 94 d.lgs. n. 159 del 2011

    Menzi onato a sostegno della pretesa illegittimità dell'estensione degli effetti interdittivi alle autorizzazioni.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Evocato quale parametro di costituzionalità, in rapporto ai vincoli derivanti dalla CEDU.

  • art. 11 CEDU

    Indicato dalla ricorrente come parametro intermedio convenzionale nel giudizio di costituzionalità.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato per sostenere l'incidenza della disciplina antimafia sul diritto di proprietà.

  • art. 12 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Indicato dalla ricorrente nel quesito di compatibilità con il diritto UE.

  • art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Indicato dalla ricorrente nel quesito di compatibilità con il diritto UE.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Indicato dalla ricorrente nel quesito di compatibilità con il diritto UE.

  • art. 52, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Menzi onato per l'interpretazione dei diritti della Carta in coerenza con la CEDU.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è limitato al controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione: difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non consente di denunciare errores in iudicando o in procedendo del giudice speciale.
  • L'errore di interpretazione o applicazione delle norme da parte del giudice amministrativo, anche se ritenuto grave o tale da incidere su disposizioni di diritto interno attuative del diritto dell'Unione, resta un vizio interno alla giurisdizione e non integra usurpazione di poteri legislativi o difetto di giurisdizione.
  • L'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è deducibile come motivo di giurisdizione davanti alle Sezioni unite, quando la censura mira solo a contestare l'interpretazione di norme interne applicative del diritto UE.
  • L'omessa rimessione della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice amministrativo non costituisce di per sé eccesso di potere giurisdizionale; il giudice del merito conserva il potere-dovere di valutare rilevanza e non manifesta infondatezza, così come la decisione di sospendere o meno impropriamente il processo rientra nei suoi poteri interni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneRinvio pregiudiziale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.