Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da una cliente contro l'operatore telefonico, deducendo che la società aveva disattivato la linea e impedito la portabilità del numero di telefono utilizzato da oltre trent'anni. In primo grado era stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore e riconosciuto il risarcimento dei danni; in appello, pur confermandosi la risoluzione, la domanda risarcitoria era stata rigettata. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato, con due motivi tra loro connessi, la violazione dell'art. 1453 c.c. e delle norme AGCOM sul regime degli indennizzi nelle controversie tra utenti e operatori, sostenendo che la portabilità del numero non fosse un servizio accessorio ma una parte della prestazione dovuta, e che il relativo indennizzo potesse essere applicato anche in sede giudiziaria; inoltre ha dedotto la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse mal qualificato la domanda e avesse omesso di procedere a una liquidazione equitativa del danno, comprensiva anche del pregiudizio non patrimoniale derivante dall'impossibilità di mantenere il numero storico, rilevante anche per esigenze di assistenza a un familiare disabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva escluso il risarcimento del danno e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda risarcitoria valutando tutte le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento dell'operatore, considerando che il danno può essere provato anche per presunzioni e, ove la prova del preciso ammontare sia impossibile o particolarmente difficile, può essere liquidato equitativamente, anche tenendo conto dei criteri di cui al regolamento AGCOM richiamato. È stata inoltre rimessa al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, nel contesto in cui la risoluzione contrattuale era già stata confermata; il punto controverso riguardava il diritto al risarcimento conseguente all'inadempimento
art. 5 Regolamento AGCOM n. 73/11/CONS
invocato come parametro per gli indennizzi applicabili nelle controversie tra utenti e operatori; la Corte ritiene utilizzabili, ai fini della liquidazione equitativa, anche i criteri dettati da tale regolamento
art. 6 Regolamento AGCOM n. 73/11/CONS
richiamato insieme all'art. 5 del regolamento AGCOM quale disciplina degli indennizzi automatici nelle controversie tra utenti e operatori
art. 84 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
richiamato quale base normativa del regolamento AGCOM e del sistema di indennizzi nelle controversie tra utenti e operatori
art. 2, comma 12, lett. g), l. 14 novembre 1995, n. 481
citato quale fonte del potere regolatorio dell'autorità in tema di definizione delle controversie e indennizzi automatici
art. 30, comma 2, Direttiva 2002/22/CE
richiamato a sostegno del diritto dell'utente a mantenere il proprio numero telefonico
richiamato per affermare che il danno patrimoniale va risarcito secondo il criterio dell'integrale ristoro del pregiudizio causalmente provocato dall'inadempimento
richiamato come base della liquidazione equitativa quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare
invocato per sostenere che la domanda della parte includeva anche il profilo dell'indennizzo
invocato per censurare la pretesa omissione o alterazione del contenuto della domanda da parte del giudice di merito
richiamato per affermare che l'interesse del creditore, anche non patrimoniale, può rilevare nell'ambito dell'obbligazione contrattuale
richiamato in relazione al fatto che la valutazione equitativa non può surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio
art. 1, comma 3, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 conv. in L. 40/2007
"I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia […] devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore, e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni"
la Corte lo assume come norma che rende la portabilità dell'utenza oggetto della prestazione dovuta dall'operatore e non mero servizio accessorio
Massime di principio
- Nella telefonia, la portabilità del numero non è un servizio accessorio ma un obbligo integrante la prestazione dovuta dall'operatore nei contratti con l'utente.
- Il mancato rispetto dell'obbligo di portabilità può fondare, oltre alla risoluzione del contratto, il diritto del cliente al risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali causalmente conseguenti.
- Il danno patrimoniale può essere provato anche per presunzioni; se la prova del suo preciso ammontare è impossibile o eccessivamente difficile, il giudice può procedere a liquidazione equitativa anche d'ufficio.
- La liquidazione equitativa non può sostituire l'onere di provare l'esistenza del danno, ma serve a quantificarne l'ammontare quando il danno certo non sia determinabile con precisione.
- Nel liquidare il danno da inadempimento occorre considerare l'intero pregiudizio concretamente accertato, evitando liquidazioni simboliche, irrisorie o sganciate dall'effettiva gravità della lesione.
- Il giudice deve valutare le specifiche circostanze del caso concreto e non può escludere il risarcimento limitandosi a richiamare l'esistenza di mezzi alternativi estranei al rapporto contrattuale, se il pregiudizio deriva dall'inutilizzabilità della specifica prestazione dovuta.
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