Cassazione Civile, Ordinanza n. 02725/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare del 1986 rimasto inadempiuto. Il promissario acquirente ottenne nel 1998 una sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento coattivo dell'immobile, previo pagamento del residuo prezzo, pronunciata nei confronti del curatore dell'eredità giacente del promittente venditore deceduto. Anni dopo, una figlia del defunto, che nel frattempo aveva ottenuto il giudicato sul riconoscimento della paternità e aveva accettato l'eredità, avviò l'esecuzione della sentenza e procedette al pignoramento dell'immobile. Gli eredi del promissario acquirente proposero opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo: 1) il difetto di legittimazione attiva dell'esecutante, perché avrebbe accettato l'eredità oltre il termine decennale di cui all'art. 480 c.c., decorrente secondo loro dalla morte del de cuius; 2) l'inefficacia nei loro confronti della sentenza del 1998, poiché emessa nei confronti dell'eredità giacente e non di un valido erede, con conseguente impossibilità di far valere quel titolo esecutivo contro di loro. La Corte d'appello aveva già respinto l'appello, affermando che il termine per accettare l'eredità per il figlio naturale poi giudizialmente riconosciuto decorre dal giudicato sullo status filiationis e che la prescrizione del diritto di agire in esecuzione non era maturata, avendo la creditrice interrotto la prescrizione con diffide e messe in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, escludendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e confermando che, per il figlio riconosciuto giudizialmente dopo la morte del genitore, il termine decennale per accettare l'eredità decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, non dalla morte del de cuius. Ha quindi ritenuto tempestiva l'accettazione dell'eredità compiuta nel 2000 e valida la successiva attività interruttiva della prescrizione del credito. Ha poi reputato infondato anche il secondo motivo, affermando che il giudicato formatosi sulla sentenza ex art. 2932 c.c. resa nei confronti del curatore dell'eredità giacente spiega effetti anche nei confronti dell'erede che successivamente acquista la qualità di erede e subentra nella titolarità del rapporto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la sentenza impugnata aveva effettivamente deciso sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'esecutante.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo sul difetto di legittimazione, ma la Corte non ne ravvisa violazione alla luce della corretta decorrenza del termine per accettare l'eredità.
Per il figlio poi giudizialmente riconosciuto, il termine decennale per accettare l'eredità decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta lo status filiationis, non dalla morte del de cuius; la novella del 2013 è confermativa di un principio già affermato in giurisprudenza.
È richiamato per individuare il passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento della paternità per decorso del termine lungo di impugnazione.
La chiusura della curatela dell'eredità giacente viene ricondotta all'intervenuta accettazione dell'eredità da parte del chiamato riconosciuto come figlio.
La sentenza resa ex art. 2932 c.c. costituisce titolo giudiziale trasferitivo azionabile in via esecutiva nei confronti dell'erede del soggetto obbligato.
La decisione attiene all'opposizione all'esecuzione proposta dagli esecutati contro il pignoramento eseguito in forza del titolo giudiziale.
È richiamato nel motivo sul giudicato per sostenere l'irrevocabilità della sentenza del 1998.
Il giudicato formatosi sulla sentenza ex art. 2932 c.c. produce effetti anche verso gli eredi e gli aventi causa delle parti originarie.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo sul giudicato e sulla decorrenza della prescrizione, ma la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia.
Massime di principio
- Per il figlio giudizialmente riconosciuto dopo la morte del genitore, il termine decennale per accettare l'eredità decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione, perché solo da quel momento il soggetto acquista la qualità di chiamato all'eredità e può validamente accettarla.
- La novella del 2013 all'art. 480 c.c. ha natura sostanzialmente confermativa dell'orientamento giurisprudenziale già consolidato sulla decorrenza del termine per l'accettazione dell'eredità da parte del figlio riconosciuto post mortem.
- Il giudicato formatosi su una sentenza resa nei confronti del curatore dell'eredità giacente può essere fatto valere anche nei confronti dell'erede che successivamente accetti l'eredità, poiché l'efficacia del giudicato si estende agli eredi e agli aventi causa delle parti originarie.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la deduzione di difetto di legittimazione attiva deve confrontarsi con l'effettiva acquisizione della qualità di erede e con la decorrenza dei termini di accettazione, non potendosi assumere la tardività dell'accettazione sulla base della sola data di apertura della successione quando il diritto allo status era ancora sub iudice.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e deciso l'eccezione proposta, anche se la motivazione è contestata dalla parte soccombente.
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