Cassazione Civile, Ordinanza n. 11554/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente mutualistico)
La controversia
La controversia origina dalla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta nei confronti di una società di mutuo soccorso. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione contro la revoca, ritenendo che, pur in assenza di scopo di lucro, l’ente svolgesse un’attività economica ai sensi dell’art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, poiché idonea a produrre vantaggi economici e organizzata secondo un metodo economico. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, la violazione degli artt. 112, 126 e 136 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il giudice avesse illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella dell’Ordine degli Avvocati e avesse revocato il beneficio per ragioni diverse da quelle previste dalla legge; ha inoltre censurato l’interpretazione dell’art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, anche in combinato disposto con la disciplina speciale delle società di mutuo soccorso e con quella degli enti di utilità sociale, sostenendo che l’attività dell’ente fosse solo strumentale al fine mutualistico e non espressione di un’attività economica lucrativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto i restanti motivi. Ha affermato che, ai fini dell’art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, non può considerarsi automaticamente "attività economica" qualsiasi attività svolta da un ente mutualistico solo perché idonea a generare un vantaggio per i soci. L’attività economica rilevante per escludere il patrocinio a spese dello Stato coincide con il perseguimento di un fine lucrativo diretto, mediante un’organizzazione economica di tipo produttivo; non vi rientrano le attività strumentali a un obiettivo solidaristico. Di conseguenza, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie alla luce del principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
individua i casi in cui può essere disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il potere spetta al giudice del procedimento nei soli casi di illegittimità previsti dalla norma
la Corte ne offre un’interpretazione restrittiva: "attività economica" significa attività che persegua un fine lucrativo diretto, non qualsiasi attività di un ente che produca un vantaggio ai soci
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in relazione al procedimento di revoca del beneficio
richiamato nel giudizio di merito come base della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
richiamato dalla ricorrente a sostegno della distinzione tra attività mutualistica e attività lucrativa
art. 9 l. n. 3818/1886
norma speciale sulle società di mutuo soccorso, valorizzata per escludere che l’attività strumentale al fine mutualistico integri automaticamente attività economica lucrativa
artt. 10 e 11 l. n. 460/1997
richiamati come disciplina degli enti di utilità sociale per affermare la compatibilità tra attività economica strumentale e finalità solidaristica
richiamato per ricordare che, oltre all’assenza di scopo di lucro, occorre il rispetto delle ulteriori condizioni di legge per l’ammissione al patrocinio
richiamato in connessione al sistema dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato
richiamato in connessione al sistema dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato
richiamato in connessione al sistema dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato
richiamato in connessione al sistema dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato
richiamato in connessione al sistema dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato
richiamato in connessione al sistema dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato
richiamato in connessione al sistema dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato
richiamato in connessione al sistema dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione può essere disposta dal giudice del procedimento solo nei casi tipizzati dalla legge e non in via sostitutiva rispetto alle valutazioni dell’organo competente, salvo i limiti espressamente previsti.
- Ai fini dell’art. 119 del d.P.R. n. 115/2002, l’"attività economica" rilevante non coincide con qualunque attività suscettibile di valutazione economica, ma presuppone un’attività orientata al conseguimento di un fine lucrativo diretto mediante un’organizzazione produttiva.
- Un ente mutualistico o solidaristico non perde necessariamente il carattere non lucrativo per il solo fatto di svolgere prestazioni verso corrispettivo o attività verso i soci, quando tali attività siano strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale e non comportino distribuzione di utili.
- Per escludere il beneficio del patrocinio non basta accertare l’esistenza di una qualche utilità economica per i soci; occorre verificare se l’ente persegua realmente un lucro diretto e se ricorrano tutte le ulteriori condizioni richieste dalla disciplina sul gratuito patrocinio.
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