Sentenza del 20/07/2018 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - cessione all'esportazione - furto della merce avvenuto in Italia - operazione - qualificazione - "interna" - recupero dell'IVA nei confronti del venditore - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva fatturato la cessione delle sigarette in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/1972, ritenendo che si trattasse di una cessione all'esportazione verso il territorio extradoganale di Livigno. La merce, tuttavia, era stata rubata in Italia poco dopo la partenza e la dichiarazione doganale era stata annullata per mancata esportazione. La società sosteneva che il furto escludesse il fatto generatore dell'IVA o integrasse una causa di forza maggiore. L'Agenzia riteneva invece che la vendita fosse già perfezionata, poiché al momento del furto la merce era nella disponibilità e proprietà dell'acquirente, e che, non essendo uscita dal territorio italiano, dovesse essere qualificata come operazione interna imponibile.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento. È stato confermato il recupero dell'IVA pari a 4.831,00 euro, oltre agli accessori. Il furto non ha eliminato la cessione, perché la merce era già passata nella disponibilità dell'acquirente; l'operazione, non essendosi perfezionata l'esportazione, doveva essere assoggettata a IVA in Italia. La società è stata condannata alle spese del grado, limitatamente al contributo unificato, mentre le ulteriori spese sono state compensate.
Norme richiamate
Cessioni all'esportazione
La non imponibilità richiede che ricorrano effettivamente i presupposti dell'esportazione. Se la merce non esce dall'Italia e viene sottratta prima dell'esportazione, la cessione non beneficia del regime di non imponibilità.
La Commissione ha escluso che il furto impedisse la conclusione della cessione, poiché la merce era già nella disponibilità dell'acquirente e non del venditore.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata respinta: l'Ufficio aveva contestato espressamente l'erroneo inquadramento fattuale della vicenda operato dai giudici di primo grado.
La società aveva contestato anche l'applicazione delle sanzioni amministrative, ma la decisione favorevole all'Ufficio sul recupero dell'IVA ha comportato il rigetto dell'impostazione difensiva complessiva.
Cassazione n. 15445/2001
Il principio della forza maggiore in caso di furto non è stato ritenuto applicabile, perché la giurisprudenza richiamata riguardava una diversa situazione, nella quale il furto era avvenuto quando la merce era ancora nella disponibilità dell'esportatore.
Massime di principio
- Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni all'esportazione non basta la fatturazione con il richiamo all'art. 8 del DPR 633/1972: occorre dimostrare l'effettiva uscita dei beni dal territorio italiano o il perfezionamento della procedura doganale.
- Il furto della merce non impedisce necessariamente il perfezionamento della vendita. È decisivo stabilire, sulla base dei contratti e della documentazione, se al momento del furto la disponibilità e il rischio della merce fossero già passati all'acquirente.
- Se la cessione è già conclusa ma la merce viene rubata in Italia prima dell'esportazione, l'operazione può essere riqualificata come cessione interna imponibile, con recupero dell'IVA nei confronti del venditore.
- La causa di forza maggiore può assumere rilievo quando il furto avviene mentre la merce è ancora nella disponibilità del soggetto che deve effettuare l'esportazione; non opera automaticamente quando il bene è già stato consegnato o trasferito all'acquirente.
- La posizione dell'acquirente e quella del venditore possono essere diverse: l'eventuale sottrazione del bene può incidere sulla sua posizione doganale o sulla possibilità di contestare l'imposizione, ma non esclude automaticamente l'obbligo del venditore di assoggettare a IVA una vendita interna.
- Le dichiarazioni rese dall'acquirente nelle denunce di furto, nelle istanze doganali e negli altri atti possono costituire elementi decisivi per dimostrare che la proprietà o la disponibilità dei beni era già passata all'acquirente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 172 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 1988 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 2284 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 3092 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 3093 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 3100 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →