Sentenza del 20/07/2018 n. 3093 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - accertamento - termine di decadenza quinquennale o triennale - requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di decadenza applicabile alla riscossione della TARSU. In particolare, occorre distinguere tra l'emissione di un vero e proprio avviso di accertamento, necessario quando il contribuente abbia omesso la denuncia oppure l'abbia presentata in modo infedele o incompleto, e la mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati già dichiarati dal contribuente, seguita dalla notifica della cartella esattoriale.
La decisione
La sentenza stabilisce che il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 si applica esclusivamente agli avvisi di accertamento emessi in caso di omessa, infedele o incompleta denuncia. Se, invece, il Comune non rettifica i dati dichiarati e procede direttamente alla liquidazione dell'imposta mediante cartella esattoriale, trova applicazione il termine di decadenza triennale. Nel caso concreto, il testo non indica espressamente quale parte abbia ottenuto l'accoglimento della propria tesi.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006
Il termine di decadenza quinquennale si applica agli avvisi di accertamento.
La disposizione opera quando l'ente svolge un'attività di accertamento per omessa, infedele o incompleta denuncia; non si applica automaticamente alla semplice liquidazione dell'imposta sulla base dei dati dichiarati.
Art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993
Obbligo di denuncia ai fini TARSU.
L'omessa presentazione della denuncia, oppure la sua infedeltà o incompletezza, legittima il Comune a emettere un avviso di accertamento soggetto al termine quinquennale.
Massime di principio
- Per individuare il termine di decadenza TARSU non è sufficiente guardare al tributo, ma occorre verificare la natura dell'atto notificato.
- Il termine quinquennale si applica quando vi è un'attività accertativa del Comune fondata sull'omessa, infedele o incompleta denuncia del contribuente.
- Il termine triennale si applica quando l'ente si limita a liquidare l'imposta sulla base dei dati già dichiarati, senza rettificarli, e procede direttamente con la cartella esattoriale.
- In caso di contestazione, è essenziale confrontare il contenuto dell'atto e la sua motivazione con la dichiarazione TARSU presentata, verificando se il Comune abbia effettivamente contestato dati o omissioni oppure abbia soltanto calcolato l'imposta dovuta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 172 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 1988 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 2284 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 3092 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 20 lug 2018Sentenza del 20/07/2018 n. 3100 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →