Sentenza del 20/07/2018 n. 3100 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizione ipotecaria - Notifica - Invio diretto di lettera raccomandata da parte del concessionario con avviso di ricevimento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità della notifica dell'iscrizione ipotecaria perché effettuata direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza una distinta relata di notifica e senza l'intervento dei soggetti indicati nella prima parte dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notifica dell'iscrizione ipotecaria può essere eseguita direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, trattandosi di una modalità alternativa e integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale. La notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, alla data indicata nell'avviso di ricevimento, senza necessità di una separata relata di notifica. L'avviso di ricevimento attesta sia l'esecuzione della notificazione su istanza del soggetto legittimato sia la corrispondenza tra destinatario e consegnatario.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973
La norma prevede, nella sua seconda parte, una modalità di notificazione mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione consente una modalità di notifica alternativa a quella ordinaria, affidata direttamente al concessionario e all'ufficiale postale. In tale ipotesi non è necessaria una separata relata di notifica: l'avviso di ricevimento documenta la consegna e l'identità del destinatario, e la notifica si perfeziona alla data di ricezione dell'atto.
Massime di principio
- Quando la legge prevede espressamente modalità alternative di notificazione, l'atto può essere notificato secondo la procedura semplificata direttamente dal soggetto legittimato, senza applicare necessariamente le formalità previste per la modalità ordinaria.
- Per le notifiche eseguite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'avviso di ricevimento può svolgere la funzione probatoria normalmente assolta dalla relata, se consente di verificare l'invio da parte del soggetto legittimato, la consegna e la coincidenza tra destinatario e consegnatario.
- La data rilevante per il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario è quella risultante dall'avviso di ricevimento, ossia la data di effettiva ricezione dell'atto.
- La contestazione della notifica non può fondarsi soltanto sull'assenza di una relata separata quando la legge disciplina una modalità diretta di notificazione tramite servizio postale.
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