Sentenza del 20/07/2018 n. 1988 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - fatture per operazioni inesistenti - prova - presenza di lavoratori cd. "in nero" - è tale. IVA - operazioni inesistenti - regime di reverse charge - debenza dell'imposta - sussiste. IVA - fattura - indicazione generica della prestazione - rilevanza fiscale - non sussiste - deducibilità del costo - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha contestato l'utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, ritenendo che i costi indicati costituissero una giustificazione contabile per pagamenti effettuati a favore di un'ingente manodopera irregolare, cosiddetta "in nero". È stata inoltre contestata la deducibilità dei costi perché le fatture descrivevano le prestazioni in modo generico, senza consentirne un'esatta individuazione. Quanto all'IVA, l'Ufficio ha sostenuto che l'imposta fosse comunque dovuta anche qualora le operazioni fossero soggette al regime di reverse charge.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. La presenza storicamente accertata di lavoratori irregolari è stata considerata un elemento idoneo a confermare l'inesistenza delle operazioni fatturate e la funzione delle fatture quale giustificazione contabile dei pagamenti. È stata inoltre affermata la debenza dell'IVA anche in regime di inversione contabile, poiché il soggetto che ha registrato le operazioni resta tenuto al versamento dell'imposta. Infine, le fatture con descrizioni generiche non sono state ritenute sufficienti a dimostrare la reale esecuzione delle prestazioni e, quindi, a rendere deducibili i relativi costi.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulle operazioni inesistenti
L'IVA indicata o comunque riferibile a operazioni inesistenti non può essere utilizzata per ottenere un indebito vantaggio fiscale; la relativa debenza può permanere anche quando l'operazione è soggetta al reverse charge.
Regime di inversione contabile (reverse charge)
Il meccanismo dell'inversione contabile non esclude l'obbligo di versamento dell'imposta quando l'operazione è inesistente; il soggetto che ha registrato l'operazione resta responsabile dell'adempimento fiscale.
Regole sulla deducibilità dei costi documentati da fattura
La fattura non è sufficiente, da sola, a dimostrare la deducibilità del costo: deve descrivere prestazioni effettive e identificabili. Una descrizione meramente generica non consente di provare l'inerenza e l'effettività dell'operazione.
Massime di principio
- La presenza di manodopera irregolare può costituire un elemento presuntivo rilevante per dimostrare che fatture formalmente regolari siano state utilizzate per giustificare contabilmente pagamenti diversi da quelli indicati.
- In materia di fatture per operazioni inesistenti, la forma del documento non prevale sulla realtà economica: occorre dimostrare concretamente l'esistenza, l'effettiva esecuzione e l'inerenza delle prestazioni.
- Il reverse charge non elimina automaticamente l'obbligo fiscale relativo all'IVA quando l'operazione è inesistente o irregolare.
- Per dedurre un costo è necessario che la fattura riporti una descrizione sufficientemente precisa della prestazione, accompagnata, ove necessario, da contratti, ordini, rapporti di lavoro, documentazione tecnica e prove dei pagamenti.
- La genericità della fattura può comportare l'indeducibilità del costo anche indipendentemente dalla dimostrazione di una frode, se non consente di verificare con precisione natura, quantità, periodo e beneficiario della prestazione.
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