Sentenza del 20/07/2018 n. 2284 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ALTRO 2010: accettazione dell'eredità e dei debiti tributari ad essa collegati .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo definitiva la cartella esattoriale per mancata impugnazione e valida l'iscrizione ipotecaria. Ha contestato la propria responsabilità per i debiti tributari del de cuius, deducendo di aver rinunciato all'eredità e di non aver quindi acquisito la qualità di erede. La questione centrale riguardava se la rinuncia all'eredità impedisse il trasferimento dei debiti tributari del defunto e se l'Amministrazione avesse provato eventuali comportamenti incompatibili con la rinuncia, idonei a dimostrare un'accettazione tacita.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'atto impugnato. Ha ritenuto documentata la rinuncia all'eredità e ha stabilito che il rinunciante, non rivestendo la qualità di erede, non può essere considerato obbligato per i debiti tributari del defunto. L'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare un'eventuale accettazione implicita dell'eredità, ma tale prova non è stata fornita. È stata inoltre ritenuta irregolare la costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocati esterni, in assenza dei presupposti previsti per il giudizio tributario. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 3.000 euro per il primo grado e 3.600 euro per il secondo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 460 del codice civile
La rinuncia all'eredità comporta la perdita dei poteri spettanti al chiamato e rafforza la qualificazione del rinunciante come soggetto estraneo alla successione.
Art. 519 del codice civile
Il soggetto che rinuncia validamente all'eredità non assume la qualità di erede e, nel caso esaminato, non può essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari, compresi quelli tributari.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 8053/2017
Un'eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere un'accettazione implicita dell'eredità, ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata.
L'accettazione dell'eredità è il presupposto per trasferire all'erede i debiti tributari del defunto. La rinuncia, anche tardiva, esclude la responsabilità del chiamato, salvo prova dell'accettazione tacita da parte dell'Amministrazione.
Art. 1, comma 8, D.L. 193/2016
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e, in determinati casi, di avvocati del libero foro, ma per il patrocinio davanti alle Commissioni tributarie resta applicabile la disciplina speciale prevista dal processo tributario.
Art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Nel giudizio tributario l'agente della riscossione deve stare in giudizio tramite propri funzionari; le difese affidate a legali esterni sono inutilizzabili quando non ricorrono i presupposti normativi.
Massime di principio
- I debiti tributari del defunto si trasferiscono al chiamato solo se quest'ultimo accetta l'eredità, espressamente o tacitamente.
- La rinuncia all'eredità, se validamente formalizzata e non contraddetta da comportamenti incompatibili, esclude la responsabilità personale del rinunciante per i debiti del defunto.
- La rinuncia può essere fatta valere anche dopo la notifica di un atto tributario, purché il soggetto non abbia già compiuto atti che dimostrino un'accettazione tacita dell'eredità.
- Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che il chiamato, nonostante la dichiarata rinuncia, abbia compiuto comportamenti idonei a integrare un'accettazione implicita.
- È opportuno conservare la dichiarazione di rinuncia, gli atti successori e ogni documento che dimostri l'assenza di possesso o disposizione dei beni ereditari.
- La responsabilità del rinunciante non può essere affermata soltanto perché egli è stato indicato come possibile erede o perché l'atto tributario riguarda il defunto.
- Nel processo tributario occorre verificare anche la regolarità della rappresentanza dell'agente della riscossione, poiché l'inosservanza delle regole sul patrocinio può incidere sull'utilizzabilità delle difese.
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