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Sentenza

Sentenza del 20/07/2018 n. 172 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Imposta di registro - avviso di liquidazione su lodo arbitrale virtualmente non perfezionato - Tassabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'applicazione dell'imposta di registro su un lodo arbitrale ritenuto virtualmente non perfezionato, sostenendo in particolare che il prezzo pattuito non fosse stato pagato e che, per tale ragione, non si fosse prodotto il trasferimento della proprietà immobiliare. L'Amministrazione ha invece ritenuto che il lodo, una volta dichiarato esecutivo, fosse un atto giuridico perfezionato e dotato di efficacia costitutiva, idoneo a produrre effetti traslativi indipendentemente dal successivo pagamento del prezzo o dalla volontà delle parti di rinunciare agli effetti dell'atto.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il lodo arbitrale dichiarato esecutivo è stato qualificato come atto giudiziario produttivo di effetti traslativi della proprietà e, pertanto, soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. È stata ritenuta irrilevante la mancata corresponsione del prezzo, poiché il trasferimento immobiliare si era perfezionato con la pronuncia del lodo e la sua esecutività. Le parti sono state inoltre condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio, compresi [...] i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali

    Il lodo arbitrale dichiarato esecutivo rientra tra gli atti soggetti all'imposta di registro. La tassazione dipende dagli effetti giuridici prodotti dall'atto, inclusi eventuali effetti traslativi della proprietà.

  • Art. 2932 del Codice civile

    La pronuncia giudiziale, e nel caso concreto il lodo avente efficacia costitutiva, può produrre gli effetti del contratto non concluso, determinando il perfezionamento del trasferimento della proprietà.

  • Art. 2643 del Codice civile

    La trascrizione degli atti traslativi della proprietà immobiliare rende opponibile ai terzi il trasferimento e svolge una funzione distinta dal perfezionamento dell'effetto traslativo tra le parti.

  • Art. 2652 del Codice civile

    La trascrizione degli atti e delle domande giudiziali relative a diritti immobiliari tutela l'opponibilità e la pubblicità degli effetti giuridici, senza subordinare necessariamente il perfezionamento del trasferimento alla volontà successiva delle parti.

Massime di principio

  • Un lodo arbitrale dichiarato esecutivo può essere soggetto all'imposta di registro anche quando una parte contesti il perfezionamento economico dell'operazione o il pagamento del prezzo.
  • Quando il lodo ha efficacia costitutiva e produce il trasferimento della proprietà, l'obbligazione tributaria viene valutata sulla base degli effetti giuridici dell'atto, non sulla sua esecuzione materiale o sull'effettivo pagamento del corrispettivo.
  • La mancata corresponsione del prezzo, di regola, non elimina gli effetti traslativi già prodotti da un provvedimento costitutivo né impedisce l'applicazione dell'imposta di registro, salvo specifiche cause di invalidità, risoluzione o inefficacia riconosciute dall'ordinamento.
  • La trascrizione assolve principalmente una funzione di pubblicità e opponibilità ai terzi e non coincide necessariamente con il momento in cui il trasferimento della proprietà si perfeziona tra le parti.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto del lodo, la sua dichiarazione di esecutività, la natura costitutiva o meramente accertativa degli effetti e la presenza di eventuali successivi provvedimenti di annullamento, risoluzione o inefficacia.

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