Sentenza del 20/07/2018 n. 172 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Imposta di registro - avviso di liquidazione su lodo arbitrale virtualmente non perfezionato - Tassabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l'applicazione dell'imposta di registro su un lodo arbitrale ritenuto virtualmente non perfezionato, sostenendo in particolare che il prezzo pattuito non fosse stato pagato e che, per tale ragione, non si fosse prodotto il trasferimento della proprietà immobiliare. L'Amministrazione ha invece ritenuto che il lodo, una volta dichiarato esecutivo, fosse un atto giuridico perfezionato e dotato di efficacia costitutiva, idoneo a produrre effetti traslativi indipendentemente dal successivo pagamento del prezzo o dalla volontà delle parti di rinunciare agli effetti dell'atto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il lodo arbitrale dichiarato esecutivo è stato qualificato come atto giudiziario produttivo di effetti traslativi della proprietà e, pertanto, soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. È stata ritenuta irrilevante la mancata corresponsione del prezzo, poiché il trasferimento immobiliare si era perfezionato con la pronuncia del lodo e la sua esecutività. Le parti sono state inoltre condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio, compresi [...] i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali
Il lodo arbitrale dichiarato esecutivo rientra tra gli atti soggetti all'imposta di registro. La tassazione dipende dagli effetti giuridici prodotti dall'atto, inclusi eventuali effetti traslativi della proprietà.
Art. 2932 del Codice civile
La pronuncia giudiziale, e nel caso concreto il lodo avente efficacia costitutiva, può produrre gli effetti del contratto non concluso, determinando il perfezionamento del trasferimento della proprietà.
Art. 2643 del Codice civile
La trascrizione degli atti traslativi della proprietà immobiliare rende opponibile ai terzi il trasferimento e svolge una funzione distinta dal perfezionamento dell'effetto traslativo tra le parti.
Art. 2652 del Codice civile
La trascrizione degli atti e delle domande giudiziali relative a diritti immobiliari tutela l'opponibilità e la pubblicità degli effetti giuridici, senza subordinare necessariamente il perfezionamento del trasferimento alla volontà successiva delle parti.
Massime di principio
- Un lodo arbitrale dichiarato esecutivo può essere soggetto all'imposta di registro anche quando una parte contesti il perfezionamento economico dell'operazione o il pagamento del prezzo.
- Quando il lodo ha efficacia costitutiva e produce il trasferimento della proprietà, l'obbligazione tributaria viene valutata sulla base degli effetti giuridici dell'atto, non sulla sua esecuzione materiale o sull'effettivo pagamento del corrispettivo.
- La mancata corresponsione del prezzo, di regola, non elimina gli effetti traslativi già prodotti da un provvedimento costitutivo né impedisce l'applicazione dell'imposta di registro, salvo specifiche cause di invalidità, risoluzione o inefficacia riconosciute dall'ordinamento.
- La trascrizione assolve principalmente una funzione di pubblicità e opponibilità ai terzi e non coincide necessariamente con il momento in cui il trasferimento della proprietà si perfeziona tra le parti.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto del lodo, la sua dichiarazione di esecutività, la natura costitutiva o meramente accertativa degli effetti e la presenza di eventuali successivi provvedimenti di annullamento, risoluzione o inefficacia.
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