Cassazione Civile, Ordinanza n. 03335/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale per eccesso di velocità contestato a un'automobilista per avere superato di 5 km/h il limite di 50 km/h. In primo grado l'opposizione era stata accolta per mancata contestazione immediata. In appello il tribunale ha ritenuto legittima l'omessa contestazione immediata ma ha comunque respinto l'impugnazione del Comune perché non risultava provata la corretta funzionalità dell'autovelox: mancavano, secondo il giudice di merito, il certificato di taratura o di omologazione e gli elementi necessari a dimostrare se per quell'apparecchiatura fossero previste verifiche periodiche. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla taratura e omologazione degli autovelox, sostenendo che si trattava di dispositivo mobile, non soggetto alle stesse regole dei dispositivi fissi, che prima della sentenza costituzionale n. 113/2015 e del decreto ministeriale del 31.7.2017 non sarebbe stata obbligatoria la verifica periodica, e che comunque la verifica era stata effettuata nel 2016; ha anche sostenuto che il verbale e il certificato dovessero fare fede fino a querela di falso. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulle impugnazioni, lamentando che l'appellata non avesse chiesto espressamente in appello il riesame di tutti i motivi assorbiti, in particolare quelli relativi a omologazione e revisione periodica dell'apparecchio, con conseguente presunta rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che il ricorrente si era limitato a un richiamo generico del certificato di taratura senza indicarne la precisa collocazione nei fascicoli e senza consentire il controllo in sede di legittimità; inoltre ha ribadito che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, CdS, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura e che la prova non può essere tratta dal solo verbale di accertamento. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la parte vittoriosa in primo grado, in caso di appello del soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale sulle questioni assorbite, ma solo di riproporle espressamente; nel caso concreto il tribunale aveva dato atto che tali questioni erano state riproposte dall'appellata, sicché non operava alcuna presunzione di rinuncia. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimata non ha svolto difese. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 142, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma violata nel verbale di accertamento per superamento del limite di velocità.
art. 45, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere soggette a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
art. 345 reg. esec. e att. CdS
Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina tecnica degli apparecchi di rilevazione della velocità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per i motivi di ricorso per cassazione deducenti violazione di legge.
I requisiti di specificità del ricorso devono essere rispettati a pena di inammissibilità; il ricorso deve consentire l'esame del documento e la sua precisa localizzazione nei fascicoli.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell'appello e alla devoluzione delle questioni al giudice del gravame.
Le questioni ed eccezioni assorbite devono essere espressamente riproposte per evitare la presunzione di rinuncia.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul perimetro del devoluto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce la mancata prova della taratura o funzionalità di un autovelox è inammissibile se il ricorrente si limita a un richiamo generico del documento senza indicarne puntualmente la collocazione e senza renderne possibile l'esame da parte della Corte.
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, CdS, l'affidabilità delle apparecchiature di misurazione della velocità va verificata mediante controlli periodici di funzionalità e taratura, la cui prova non può essere surrogata dal solo verbale di accertamento.
- Il verbale di accertamento non ha fede privilegiata quanto all'attestazione del corretto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione al momento della contestazione, essendo necessaria una prova specifica e documentale della taratura o dell'omologazione secondo il regime applicabile.
- La parte vittoriosa in primo grado, se il soccombente propone appello, non deve proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o superate, ma deve solo riproporle espressamente per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
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