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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4385/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la revisione dei prezzi e l'adeguamento del canone, chiedendo il riconoscimento retroattivo dei maggiori compensi in base alla clausola contrattuale (art. 8) che rinviava alle tariffe prefettizie come parametro per la revisione dei prezzi; il giudizio verteva sulla validità di tale rinvio e sulla conseguente condanna di ENAV al pagamento di C 44.799,55 oltre interessi e spese

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Istituto di vigilanza La Sicurezza srl, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce (che aveva ritenuto invalida la clausola di rinvio alle tariffe prefettizie) e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione per il prosieguo; quindi la decisione di secondo grado è stata annullata e la questione dovrà essere riesaminata conformemente ai principi indicati dalla Cassazione, con condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente

Norme richiamate

  • Clausola contrattuale (art. 8 del contratto di appalto)

    "I prezzi saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto; saranno revisionati solo nel caso siano inferiori ai minimi stabiliti dalla Prefettura di Taranto ed equiparati a tale minimo tabellare"

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che il rinvio alle tariffe prefettizie, posto espressamente dalle parti come meccanismo convenzionale di revisione del prezzo, costituisce un'espressione dell'autonomia contrattuale e non è in sé contrario a legge; quindi la clausola è valida come determinazione pattizia del criterio di revisione

  • Art. 41 Costituzione

    Richiamato dalla Corte d'Appello come principio di libertà economica per contestare l'idea di una determinazione automatica dei prezzi; la Cassazione ha precisato che il rinvio pattizio non costituisce una limitazione illegittima della libertà economica se frutto di libera volontà delle parti

  • Art. 1339 cod. civ.

    Il principio relativo all'inserzione automatica di clausole tipo è stato citato dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte d'Appello per sostenere l'illegittimità di un rinvio a un mero atto amministrativo quando si tratti di clausole standard inserite senza fondamento normativo; la Cassazione ha osservato però che nel caso in esame non si trattava di applicazione automatica della tariffa per effetto dell'art. 1339 ma di un espresso accordo contrattuale tra le parti

  • R.D. n. 773/1931, art. 135 e art. 9

    Le tariffe prefettizie derivano da un atto amministrativo (decreto prefettizio); la Corte d'Appello aveva ritenuto che tale atto non potesse vincolare le parti come norma imperativa. La Cassazione ha confermato che le tariffe non hanno efficacia normativa obbligatoria ma possono costituire parametro di riferimento se le parti vi hanno espressamente fatto rinvio

  • Artt. 1322, 1362, 1363, 1367, 1375 cod. civ.

    Norme richiamate in relazione all'autonomia contrattuale, formazione, interpretazione del contratto e obbligo di buona fede; la decisione valorizza l'autonomia delle parti nel concordare meccanismi di determinazione/ revisione del prezzo e l'interpretazione conforme alla volontà negoziale espressa

  • Art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3)

    Fondamento procedurale del ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondati i motivi di diritto dedotti dalla ricorrente e, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata

Massime di principio

  • Un rinvio contrattuale espresso a tariffe amministrative (es. tariffe prefettizie) non è automaticamente illegittimo: può essere valido come criterio pattizio di revisione del prezzo se frutto della libera volontà delle parti
  • Le tariffe stabilite da un atto amministrativo non hanno, di per sé, efficacia normativa obbligatoria nei rapporti tra privati, ma possono essere richiamate contrattualmente come parametro di riferimento
  • È necessario distinguere tra clausole standard "inserzione automatica" (art. 1339 c.c.) e clausole frutto di effettiva negoziazione: la prima può richiedere un fondamento normativo più solido, la seconda è tutelata dall'autonomia contrattuale
  • Per ottenere effetti retroattivi o l'adeguamento dei corrispettivi in base a un rinvio contrattuale è importante dimostrare l'effettiva volontà delle parti di riferirsi a quel parametro e la portata temporale della revisione prevista
  • La prosecuzione dell'esecuzione del contratto e l'accettazione dei pagamenti nelle misure ordinarie possono essere valutate dal giudice in termini di possibile rinuncia o semplice tolleranza; conviene prevedere espressamente nelle clausole le conseguenze della prosecuzione del rapporto
  • In situazioni analoghe conviene redigere clausole di revisione prezzi in modo chiaro (modalità di calcolo, effetti retroattivi, termini e condizioni di applicazione) per ridurre il rischio di interpretazioni giudiziarie contrastanti

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