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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4357/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1901 c.c. e 167 c.p.c.: sosteneva che l'art. 1901, comma 2, è una specificazione dell'art. 1460 c.c. e dunque l'eccezione di sospensione della copertura per mancato pagamento del premio non è rilevabile d'ufficio; che l'eccezione era stata sollevata tardivamente dalla convenuta (costituitasi con comparsa il 22/05/2007 rispetto a udienza fissata 21/05/2007 e tenutasi il 24/05/2007) e perciò inammissibile; inoltre contestava che la compagnia, avendo incamerato la seconda rata di premio e consegnato solo un certificato privo di quietanza, avesse agito in violazione della buona fede (art. 1460) e che l'accettazione senza riserve del premio tardivo impedisse la sospensione.

La decisione

la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi 2 e 3, distinguendo tra l'eccezione di inadempimento in senso stretto e la peculiare disciplina dell'art. 1901 c.c.: l'eccezione di mancato pagamento del premio è qualificata come eccezione in senso lato (per le specificità del premio come compartecipazione alla comunione dei rischi) e pertanto è rilevabile d'ufficio e non soggetta al termine di decadenza dell'art. 167 c.p.c.; tuttavia l'art. 1901 va anche ricondotto al principio dell'art. 1460 c.c. e l'eventuale rinuncia dell'assicuratore all'effetto sospensivo non può desumersi dalla sola accettazione del pagamento tardivo del premio, bensì richiede una manifestazione negoziale chiara e inequivoca (comportamento ricognitivo/abdicativo del diritto a invocare la sospensione). La Corte ha quindi confermato che l'accettazione senza riserve non è di per sé sufficiente a far decadere l'effetto sospensivo e che le questioni di fatto riportate in memoria non sono sindacabili nella sede di legittimità. Ha inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente previsto dalla normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte precisa che la contestazione dell'assicuratore sulla tempestività del pagamento riguarda la sussistenza del diritto dell'assicurato e non impone all'assicuratore l'onere probatorio di cui all'art. 2697, comma 2, quando l'eccezione è qualificata come mera difesa

  • art. 1901 cod. civ.

    “l'assicurazione resta sospesa”

    la sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio è previsione speciale che rileva ex lege; l'eccezione relativa ha natura di eccezione in senso lato ed è rilevabile d'ufficio, non soggetta alla decadenza dell'art. 167 c.p.c.; tuttavia è anche riconducibile al principio dell'inadempimento di cui all'art. 1460

  • art. 1460 cod. civ.

    “l'esecuzione non può essere rifiutata se il rifiuto, avuto riguardo alle circostanze, è contrario a buona fede”

    applicabile in via analogica/collegata: la rinuncia dell'assicuratore all'effetto sospensivo, per ragioni di buona fede, richiede una manifestazione negoziale chiara; l'art. 1460 riguarda l'esecuzione e non modifica automaticamente l'effetto sospensivo stabilito dall'art. 1901

  • art. 167 cod. proc. civ.

    riferito al termine di decadenza per eccezioni processuali: la Corte esclude l'applicabilità del termine di decadenza dell'art. 167 alle eccezioni di mancato pagamento del premio qualificate come eccezione in senso lato

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma 1-quater)

    richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ai sensi della normativa introdotta dalla legge n. 228/2012

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17)

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del DPR n.115/2002: valore procedurale applicato per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'eccezione di sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio ha natura particolare: è un'eccezione in senso lato riconducibile alla funzione del premio e può essere rilevata d'ufficio, non soggetta alla decadenza processuale prevista dall'art. 167 c.p.c.
  • Quando l'assicuratore contesta la tempestività del pagamento del premio l'onere di provare il pagamento tempestivo ricade sull'assicurato, perché tale tempestività è elemento costitutivo del diritto all'indennizzo
  • L'art. 1901 c.c. si raccorda con il principio generale dell'inadempimento (art. 1460 c.c.), ma opera su un piano diverso: l'art. 1901 incide sull'efficacia del contratto (sospensione ex lege), mentre l'art. 1460 riguarda l'esecuzione e la buona fede tra le parti
  • L'accettazione del premio tardivo da parte dell'assicuratore non comporta automaticamente rinuncia all'effetto sospensivo: per ritenere la rinuncia è necessaria una manifestazione negoziale chiara e inequivoca dell'assicuratore (ricognizione del diritto all'indennizzo o espressa rinuncia)
  • In casi concreti è fondamentale distinguere fra fatti che incidono sulla disciplina giuridica (sospensione ex lege) e comportamenti negoziali che possono modificare quella disciplina; la mera condotta materiale (es. incasso senza riserva) può essere ambigua e non bastevole a provare la volontà di rinunciare alla sospensione

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