Cassazione Civile, Sentenza n. 4357/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1901 c.c. e 167 c.p.c.: sosteneva che l'art. 1901, comma 2, è una specificazione dell'art. 1460 c.c. e dunque l'eccezione di sospensione della copertura per mancato pagamento del premio non è rilevabile d'ufficio; che l'eccezione era stata sollevata tardivamente dalla convenuta (costituitasi con comparsa il 22/05/2007 rispetto a udienza fissata 21/05/2007 e tenutasi il 24/05/2007) e perciò inammissibile; inoltre contestava che la compagnia, avendo incamerato la seconda rata di premio e consegnato solo un certificato privo di quietanza, avesse agito in violazione della buona fede (art. 1460) e che l'accettazione senza riserve del premio tardivo impedisse la sospensione.
La decisione
la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi 2 e 3, distinguendo tra l'eccezione di inadempimento in senso stretto e la peculiare disciplina dell'art. 1901 c.c.: l'eccezione di mancato pagamento del premio è qualificata come eccezione in senso lato (per le specificità del premio come compartecipazione alla comunione dei rischi) e pertanto è rilevabile d'ufficio e non soggetta al termine di decadenza dell'art. 167 c.p.c.; tuttavia l'art. 1901 va anche ricondotto al principio dell'art. 1460 c.c. e l'eventuale rinuncia dell'assicuratore all'effetto sospensivo non può desumersi dalla sola accettazione del pagamento tardivo del premio, bensì richiede una manifestazione negoziale chiara e inequivoca (comportamento ricognitivo/abdicativo del diritto a invocare la sospensione). La Corte ha quindi confermato che l'accettazione senza riserve non è di per sé sufficiente a far decadere l'effetto sospensivo e che le questioni di fatto riportate in memoria non sono sindacabili nella sede di legittimità. Ha inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente previsto dalla normativa vigente.
Norme richiamate
art. 2697 cod. civ.
richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte precisa che la contestazione dell'assicuratore sulla tempestività del pagamento riguarda la sussistenza del diritto dell'assicurato e non impone all'assicuratore l'onere probatorio di cui all'art. 2697, comma 2, quando l'eccezione è qualificata come mera difesa
art. 1901 cod. civ.
“l'assicurazione resta sospesa”
la sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio è previsione speciale che rileva ex lege; l'eccezione relativa ha natura di eccezione in senso lato ed è rilevabile d'ufficio, non soggetta alla decadenza dell'art. 167 c.p.c.; tuttavia è anche riconducibile al principio dell'inadempimento di cui all'art. 1460
art. 1460 cod. civ.
“l'esecuzione non può essere rifiutata se il rifiuto, avuto riguardo alle circostanze, è contrario a buona fede”
applicabile in via analogica/collegata: la rinuncia dell'assicuratore all'effetto sospensivo, per ragioni di buona fede, richiede una manifestazione negoziale chiara; l'art. 1460 riguarda l'esecuzione e non modifica automaticamente l'effetto sospensivo stabilito dall'art. 1901
art. 167 cod. proc. civ.
riferito al termine di decadenza per eccezioni processuali: la Corte esclude l'applicabilità del termine di decadenza dell'art. 167 alle eccezioni di mancato pagamento del premio qualificate come eccezione in senso lato
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (comma 1-quater)
richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ai sensi della normativa introdotta dalla legge n. 228/2012
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 17)
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del DPR n.115/2002: valore procedurale applicato per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'eccezione di sospensione dell'assicurazione per mancato pagamento del premio ha natura particolare: è un'eccezione in senso lato riconducibile alla funzione del premio e può essere rilevata d'ufficio, non soggetta alla decadenza processuale prevista dall'art. 167 c.p.c.
- Quando l'assicuratore contesta la tempestività del pagamento del premio l'onere di provare il pagamento tempestivo ricade sull'assicurato, perché tale tempestività è elemento costitutivo del diritto all'indennizzo
- L'art. 1901 c.c. si raccorda con il principio generale dell'inadempimento (art. 1460 c.c.), ma opera su un piano diverso: l'art. 1901 incide sull'efficacia del contratto (sospensione ex lege), mentre l'art. 1460 riguarda l'esecuzione e la buona fede tra le parti
- L'accettazione del premio tardivo da parte dell'assicuratore non comporta automaticamente rinuncia all'effetto sospensivo: per ritenere la rinuncia è necessaria una manifestazione negoziale chiara e inequivoca dell'assicuratore (ricognizione del diritto all'indennizzo o espressa rinuncia)
- In casi concreti è fondamentale distinguere fra fatti che incidono sulla disciplina giuridica (sospensione ex lege) e comportamenti negoziali che possono modificare quella disciplina; la mera condotta materiale (es. incasso senza riserva) può essere ambigua e non bastevole a provare la volontà di rinunciare alla sospensione
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