Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4294/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferrari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto il suo appello e aveva ritenuto lecita la produzione e commercializzazione da parte di Brumm di automodelli in scala, escludendo violazione di diritti di privativa industriale e diritto d'autore e condannando Ferrari al pagamento di somme a favore di Brumm. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: 1) vizio di giurisdizione per presunta chiamata strumentale di Ferrari s.p.a. al fine di ancorare la giurisdizione italiana (interpretazione dell'art. 6 Convenzione di Lugano); 2) errata interpretazione della normativa sui marchi e mancata tutela del 'selling power' e dei marchi rinomati (richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia per questioni pregiudiziali, richiamando artt. 1-bis legge marchi/oggi 21 c.p.i., dir. 89/104/CEE e normativa comparata); 3) errata esclusione della tutela del diritto d'autore per i modelli; 4) errore nella quantificazione del danno (art. 2043 c.c. e art. 125 cod. propr. ind.).

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla giurisdizione. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello poggiasse su due autonome e alternative ragioni di giurisdizione: (i) la connessione ex art. 6 Convenzione di Lugano per la presenza di più convenuti e (ii) l'art. 5 n.3 Convenzione di Lugano individuante il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso. Essendo rimasta impregiudicata e non impugnata dalla ricorrente la seconda ratio (luogo del danno), il motivo volto a censurare solo la prima era inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha inoltre respinto l'argomento che la citazione di Ferrari s.p.a. fosse meramente strumentale, rilevando che Ferrari risultava titolare di diritti denunciati e che, per incorporazione, la qualità di successore di Ferrari s.a. rafforzava il radicamento della giurisdizione italiana. Per il resto la causa è stata rimessa alla Sezione Prima civile per esaminare gli altri motivi di ricorso ancora pendenti.

Norme richiamate

  • Convenzione di Lugano (16 settembre 1988), art. 5

    Individua il giudice competente nel luogo in cui si è verificato l'evento dannoso; la Corte territoriale ha ritenuto che il danno patrimoniale fosse avvenuto in Italia e tale valutazione è stata considerata sufficiente a sostenere la giurisdizione

  • Convenzione di Lugano (16 settembre 1988), art. 6

    Consente la chiamata in giudizio di più convenuti davanti al giudice nel cui circondario è domiciliato uno di essi (connessione); le Sezioni Unite hanno richiamato i presupposti per l'applicazione della connessione (vincolo tra domande, esigenza di istruttoria e pronuncia unica per evitare incompatibilità)

  • Convenzione di Bruxelles (27 settembre 1968) - principi interpretativi

    La giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia applica per analogia i criteri interpretativi della Convenzione di Bruxelles nella valutazione della connessione e della competenza giurisdizionale

  • Art. 1-bis legge marchi / oggi art. 21 c.p.i. (norma sui marchi rinomati)

    Richiamata nel motivo di ricorso per sostenere che il marchio ha funzioni ulteriori rispetto all'indicazione di provenienza (selling power); la Corte nelle Sezioni Unite non ha deciso sul merito di questa questione ma il motivo è stato posto tra quelli da esaminare dalla Sezione semplice

  • Direttiva 89/104/CEE (e principi europei in materia di marchi)

    Invocata per richiedere un'interpretazione conforme a tutela della funzione distintiva e pubblicitaria dei marchi rinomati; la Corte ha preso atto dell'eccezione ma non ha risolto la questione nel provvedimento sulle giurisdizioni

  • Trademarks Act 1994 (art. 10 richiamato nel ricorso)

    Normativa comparata richiamata dalla ricorrente per argomentare sul divieto di uso indebito del marchio nel Regno Unito; posta tra i profili da valutare dalla Sezione semplice

  • Art. 2043 cod. civ.

    Richiamato con riferimento alla responsabilità aquiliana e alla quantificazione del danno; la valutazione sulla misura del danno è stata oggetto del ricorso ma non decisa dalle Sezioni Unite nella parte qui pubblicata

  • Art. 125 cod. propr. ind.

    Richiamato in relazione alla tutela dei diritti di privativa industriale e alla quantificazione del risarcimento contestata dalla ricorrente

Massime di principio

  • Quando una sentenza è sorretta da più ragioni autonome e almeno una di esse non è impugnata, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse rispetto alle ragioni impugnate: la motivazione non impugnata rende definitiva la decisione
  • Ai fini della giurisdizione internazionale, l'art. 6 della Convenzione di Lugano consente di chiamare in giudizio più convenuti davanti al giudice del domicilio di uno di essi quando sussiste un vincolo di connessione tra le domande e l'esigenza di evitare pronunce incompatibili
  • L'art. 5 della Convenzione di Lugano può conferire giurisdizione al giudice del luogo in cui si è verificato il danno; se la corte territoriale fonda la decisione su tale criterio e questa ratio non è censurata, il giudizio resta ancorato a tale competenza
  • La mera contestazione che una parte nazionale sia stata citata solo per creare giurisdizione (chiamata strumentale) richiede prova che la chiamata sia effettivamente priva di fondamento; la titolarità di diritti o la qualifica di successore possono giustificare la sua presenza in giudizio
  • Se si sollevano questioni di diritto europeo o di natura pregiudiziale, è necessario che siano formulate e preservate nel ricorso; la decisione sulle questioni di merito può essere rimessa alla Sezione semplice se le Sezioni Unite trattano esclusivamente profili di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.