Cassazione Civile, Sentenza n. 4386/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di pagamento di euro 4.028,19 a titolo di indennità mensile fissa prevista dall'art. 24-bis D.L. 341/2000 (rimborso spese di formazione, aggiornamento e servizi generali) per il periodo 27/02/2002-30/11/2007 in qualità di Giudice di Pace. Il ricorrente sosteneva che l'indennità fosse dovuta per mensilità anche in periodi feriali in cui non teneva udienze; il Ministero contestava che l'indennità fosse dovuta solo per i mesi di effettivo servizio.
La decisione
Il Tribunale di primo grado aveva inizialmente emesso un decreto ingiuntivo, poi revocato a seguito dell'opposizione del Ministero. La Corte d'Appello di Roma confermò la decisione di primo grado nel senso di respingere la domanda di Colarusso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Colarusso, ritenendo infondati i motivi e stabilendo che l'art. 24-bis D.L. 341/2000 limita la corresponsione dell'indennità ai mesi di effettivo servizio (il periodo feriale è computato solo se durante quel periodo si tengono udienze). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 1.400,00 oltre oneri) e agli adempimenti contributivi previsti dall'art. 13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 24-bis D.L. 341/2000
La Corte interpreta la norma nel senso che l'indennità fissa è riconosciuta solo per ciascun mese di effettivo servizio: il periodo feriale è incluso solo se il magistrato onorario svolge udienze in quel mese.
art. 11 legge n. 374/1991 (richiamata, e successive modifiche)
Richiamata nella discussione sul regime dei magistrati onorari: la giurisprudenza richiamata conferma che i giudici di pace sono funzionari onorari e che le indennità non sono assimilabili a retribuzioni tipiche del pubblico impiego; la disciplina legale può prevedere limiti e modalità di corresponsione.
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione e falsa applicazione di norme di diritto), valutato e ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha confermato che il diritto all'indennità richiede la prova dell'effettivo servizio nei mesi per i quali si chiede la corresponsione.
ar tt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Norme del codice di procedura civile richiamate dal ricorrente riguardo agli oneri probatori e alla valutazione istruttoria; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso il diritto senza che risultasse l'effettivo servizio per i mesi contestati.
Ordinanza Sez. L n. 10774 del 05/06/2020 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice di pace non è assimilabile al pubblico dipendente e che la determinazione e i limiti delle indennità dei magistrati onorari sono devoluti alla legge; ciò giustifica un'interpretazione restrittiva delle spettanze.
art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso; la Corte dispone gli adempimenti contributivi connessi al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'indennità prevista dall'art. 24-bis D.L. 341/2000 per i magistrati onorari (giudici di pace) è dovuta solo per i mesi di effettivo servizio; i periodi di ferie non danno diritto automatico all'indennità se in tali mesi non sono svolte udienze.
- Spetta al ricorrente fornire la prova dell'effettivo svolgimento del servizio nei mesi per i quali si chiede l'indennità (onere della prova ex art. 2697 c.c.).
- I giudici di pace sono qualificati come funzionari onorari e non come dipendenti pubblici: le indennità loro riconosciute hanno natura regolata dalla legge e possono essere soggette a limiti e condizioni stringenti.
- Le norme che disciplinano compensi e indennità per magistrati onorari devono essere interpretate restrittivamente quando vi sono esigenze di tutela delle finanze pubbliche e mancanza di autorizzazione normativa a corresponsioni estensive.
- Errori procedurali di notifica possono essere sanati dall'apparizione in giudizio e dal controricorso della parte convenuta; la mancata notifica non invalida automaticamente il processo se la parte resistente si costituisce validamente.
- In caso di esito negativo in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese di giudizio e agli oneri contributivi previsti; tuttavia la valutazione delle spese può essere influenzata dalla peculiarità della lite.
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