Cassazione Civile, Sentenza n. 4342/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione che aveva escluso dal calcolo del requisito occupazionale per l'accesso all'amministrazione straordinaria (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 270/1999) i lavoratori trasferiti in virtù di un contratto di affitto d'azienda. CESD sosteneva che l'affitto è un trasferimento temporaneo e che la titolarità sostanziale dei rapporti di lavoro resterebbe al concedente, per cui le dimensioni aziendali dovrebbero essere valutate considerando anche tali lavoratori; in subordine si deduceva la natura apparente dell'affitto finalizzato a conservare il compendio aziendale in vista dell'amministrazione straordinaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha richiamato l'art. 3 d.lgs. 270/1999 stabilendo che il requisito dimensionale va accertato rispetto alle condizioni dell'impresa al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza e che vanno considerati solo i lavoratori che risultino titolari, da almeno un anno, di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa alla data della dichiarazione. Ha richiamato l'art. 2112 c.c., secondo cui, in caso di affitto o trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario: pertanto i lavoratori impiegati nell'azienda affidata a terzi non possono essere computati tra i dipendenti del concedente ai fini del requisito dei 200 lavoratori. La Corte ha ritenuto irrilevante la facoltà contrattuale di recesso dell'affitto e ha confermato la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in Euro 6.200 più accessori).
Norme richiamate
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 - art. 2, comma 1, lett. a)
Definisce il requisito dimensionale (numero di lavoratori non inferiore a 200 da almeno un anno) necessario per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria; va valutato rispetto alla titolarità dei rapporti di lavoro al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza.
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 - art. 3, comma 1
"se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale ... dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio"
Stabilisce che l'accertamento dello stato di insolvenza deve riferirsi alle condizioni dell'impresa esistenti al momento della declaratoria; di qui la necessità che il requisito occupazionale sussista al momento della dichiarazione.
codice civile - art. 2112, comma 1
"in caso di trasferimento di azienda"
Prevede la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario in caso di trasferimento o affitto di azienda; conseguentemente, durante l'affitto i lavoratori sono computati fra i dipendenti del cessionario e non del concedente.
Massime di principio
- Per verificare il requisito occupazionale per l'amministrazione straordinaria si devono considerare soltanto i lavoratori che risultino titolari, da almeno un anno, di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza.
- I lavoratori trasferiti a terzi tramite affitto d'azienda non possono essere computati tra i dipendenti del concedente ai fini del calcolo del requisito dimensionale, perché l'affitto comporta una successione del rapporto di lavoro al cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c.
- La temporaneità o la possibilità contrattuale di recesso dell'affitto non neutralizza l'effetto traslativo dell'affitto d'azienda ai fini della valutazione occupazionale: conta la situazione giuridica al momento della declaratoria di insolvenza.
- Se si sospetta che un contratto sia fittizio o finalizzato a eludere le regole (ad es. per mantenere il conteggio dei lavoratori), occorre produrre elementi probatori concreti; tuttavia, la giurisprudenza tende a dare prevalenza alla statuizione di legge sulla titolarità formale dei rapporti di lavoro.
- Per chi pianifica l'accesso all'amministrazione straordinaria, è essenziale verificare preventivamente la sussistenza continuativa del requisito dei 200 dipendenti (per almeno un anno) in capo all'impresa che presenterà la domanda, tenendo conto degli effetti di cessioni o affitti d'azienda.
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