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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4346/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato su due censure: (1) illegittimità della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza mediante deposito nella casa comunale, atteso che la ricorrente aveva depositato il 9 gennaio 2018 una comunicazione di variazione dell'indirizzo della sede sociale; si contestava che il tentativo di notificazione del 20 febbraio 2018 fosse stato eseguito all'indirizzo errato e che la nuova sede risultasse già comunicata al Registro delle imprese; (2) errore nel computo dei debiti scaduti e non pagati per avere incluso un assegno protestato (€3.400) nonostante la produzione di una quietanza e di un'attestazione bancaria che, secondo la ricorrente, dimostravano l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sulla prima questione la Corte ha ritenuto che la comunicazione di variazione dell'indirizzo depositata dagli amministratori presso la Camera di commercio è opponibile ai terzi solo dal momento in cui il relativo contenuto venga iscritto nel Registro delle imprese; il mero deposito non ancora iscritto non impediva la legittimità della successiva notificazione tramite deposito nella casa comunale. Sulla seconda questione la Corte ha confermato l'inclusione dell'assegno protestato fra i debiti scaduti non pagati, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta (quietanza non autenticata e attestazione bancaria senza data certa) a provare il pagamento anteriore alla domanda di fallimento secondo i criteri di cui all'art. 2704 c.c.

Norme richiamate

  • art. 15, terzo comma, legge fallimentare (l.fall.)

    Stabilisce le modalità successive di notifica del ricorso per fallimento: prima via PEC risultante dal Registro delle imprese/Indice nazionale PEC; se fallisce, consegna presso la sede risultante dal Registro; in ultimo, se anche questo non ha successo, deposito nella casa comunale della sede risultante dal Registro. La Corte ha interpretato che tali modalità si applicano solo rispetto alla sede risultante dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

  • art. 15, ultimo comma, legge fallimentare (richiamato)

    Richiamato nella parte relativa al calcolo dei debiti e alle modalità della procedura; la Corte ne ha applicato i principi insieme alle regole di opponibilità del Registro.

  • art. 2193 cod. civ.

    Prevede che i fatti soggetti ad iscrizione nel Registro delle imprese non possono essere opposti ai terzi da chi è tenuto all'iscrizione se non iscritti, salvo prova che i terzi ne avevano conoscenza. La sentenza applica questo principio alla variazione dell'indirizzo.

  • art. 2448 cod. civ.

    Stabilisce che gli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle imprese sono opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione/iscrizione, salvo prova della conoscenza antecedente da parte dei terzi; la Corte vi ha fatto riferimento per confermare che la variazione di indirizzo è opponibile solo dopo l'iscrizione.

  • art. 2436 cod. civ. (e rinvii sul trasferimento di sede)

    Testo richiamato per ricordare che le modificazioni statutarie (es. trasferimento di sede in comune diverso) producono effetti solo dopo iscrizione nel Registro; la Corte distingue però le modifiche di indirizzo interne al comune che richiedono la dichiarazione di cui alle norme sul deposito.

  • art. 111-ter disp. att. cod. civ.

    Norma sul deposito della dichiarazione di modifica dell'indirizzo da parte degli amministratori; la Corte ne evidenzia la funzione pubblicitaria e l'effetto opponibile solo dopo iscrizione.

  • art. 2704 cod. civ.

    Regola la data certa della scrittura privata: la data è opponibile ai terzi solo se sussiste certezza dell'anteriorità della formazione del documento. La sentenza ha ritenuto che la quietanza prodotta mancasse di data certa e che non fosse stata fornita prova idonea a stabilirla.

  • D.P.R. 10 gennaio 2000, n. 361 (richiamato)

    Citato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che le modifiche normative evocate esimano l'applicabilità delle disposizioni del codice civile e del sistema di pubblicità legale del Registro delle imprese alle società di capitali.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 (art. 13 comma 1-quater) richiamato

    Richiamato in ordine agli effetti processuali e contributivi successivi alla pronuncia (verifica presupposti per il versamento indicato).

Massime di principio

  • La variazione dell'indirizzo di sede sociale (via e numero civico) è opponibile ai terzi solo dal momento in cui il relativo contenuto risulta iscritto nel Registro delle imprese; il semplice deposito non è sufficiente.
  • Per la notifica del ricorso per fallimento va seguita la sequenza prevista dall'art. 15 l.fall.: PEC risultante dal Registro/Indice PEC; se fallisce, consegna presso la sede risultante dal Registro; in estrema ratio, deposito nella casa comunale indicata dal Registro.
  • Chi contesta la legittimità di una notifica per variazione non ancora iscritta deve dimostrare che il terzo richiedente la notificazione era a conoscenza della variazione anteriore all'iscrizione.
  • Una quietanza privata o un'attestazione bancaria privi di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. non sono, di per sé, idonei a dimostrare agli effetti verso i terzi l'avvenuto pagamento anteriore; occorre prova idonea a stabilire la data certa (autenticazione, fatti che attestino l'anteriorità o altra prova convincente).
  • Per evitare contestazioni occorre registrare tempestivamente le variazioni societarie nel Registro delle imprese, utilizzare la PEC iscritta nel Registro e, quando si riceve pagamento di titoli protestati, ottenere documentazione con data certa o attestazioni rese da pubblico ufficiale / notaio.

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