Cassazione Penale, Sentenza n. 17748/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per avere la Corte d'appello omesso di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sostenendo che Teresa Gorgone non poteva essere considerata persona offesa in quanto mera detentrice non qualificata del fondo dove era avvenuto il tentato furto di due cassette di limoni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la nozione penalistica di possesso è più ampia di quella civilistica e può ricomprendere anche una detenzione di fatto, anche priva di titolo giuridico, purché qualificata da una signoria di fatto che consenta fruire e disporre della cosa. Sulla base dell'accertamento di merito che la Gorgone curava, custodiva e gestiva il fondo, è stata ritenuta legittimata a proporsi quale persona offesa e a proporre querela. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
menzionata nella sentenza di merito come norma ai sensi della quale era stata dichiarata la non punibilita dell'imputato
norma richiamata nella motivazione di merito per la dichiarazione di non punibilita nei confronti dell'imputato; qui citata solo come fatto procesuale
richiamato dal ricorrente come base per sostenere che la querelante non poteva essere persona offesa
la Corte ha ritenuto che l'eccezione fondata su tale richiamo fosse infondata, perché la nozione penalistica di possesso ha portata autonoma rispetto alla disciplina richiamata
richiamato dal ricorrente per confrontare la nozione civilistica di possesso
la Corte ha escluso l'identificazione tra la nozione civilistica e quella penalistica di possesso, affermando la maggiore ampiezza della seconda
applicato per la condanna al pagamento delle spese e dell'ammenda in caso di ricorso inammissibile
prevede conseguenze pecuniarie per il ricorrente in caso di inammissibilita del ricorso; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00
Giurisprudenza: Sez. U. n. 40354/2013 (Sciuscio)
citata integralmente dalla Corte come principio consolidato
principio secondo cui il bene giuridico protetto dal furto comprende anche il possesso inteso come relazione di fatto, permettendo alla detenzione di fatto, anche priva di titolo giuridico, di attribuire lo status di persona offesa e la legittimazione a proporre querela
Massime di principio
- Ai fini penali la nozione di possesso ha portata piu ampia rispetto alla nozione civilistica: anche il detentore di fatto senza titolo puo essere persona offesa e proporre querela se esercita una signoria di fatto sul bene
- La mera assenza di un titolo giuridico non esclude automaticamente la qualificazione di persona offesa; conta la qualita della relazionedi fatto (cura, custodia, gestione, fruizione indipendente)
- Chi impugna in Cassazione la qualificazione della persona offesa deve superare l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite; ricorsi basati su argomentazioni in contrasto con tale giurisprudenza sono spesso dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza
- In caso di ricorso inammissibile la Corte puo condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per contestare la legittimazione alla querela occorre dimostrare l'assenza di una signoria di fatto: elementi probatori concreti sulla mancanza di custodia, gestione o fruizione sono determinanti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17442/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17444/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17446/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17447/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17448/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17449/2022 del 04/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →