Cassazione Penale, Sentenza n. 29935/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati indicati negli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990 con l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; censurate la mancanza di gravi indizi circa la partecipazione all'associazione mafiosa, la scorretta applicazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa e l'insufficiente motivazione delle esigenze cautelari, soprattutto in considerazione del tempo intercorso (circa cinque anni) e dell'assenza di condotte successive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ne ha disposto l'inammissibilità, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito: le intercettazioni e il tenore dei colloqui sono stati valutati come indici di partecipazione all'associazione; le dichiarazioni dei collaboratori sono state considerate nella loro parte probatoria utile (soprattutto per pregresse condotte) e integrate dal quadro investigativo; l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta desumibile dal ruolo e dalle modalità di gestione della piazza di spaccio in favore del clan; le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti per il pericolo di reiterazione, anche tenendo conto della risalenza temporale e del curriculum criminale del ricorrente. È stata disposta l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte non ha ritenuto sussistente una presentazione del ricorso in malafede alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
I reati previsti dagli artt. 73 e 74 (illecita detenzione e traffico di stupefacenti) sono stati ritenuti sussistenti come reati fine collegati all'attività dell'associazione; la valutazione si è basata su intercettazioni e quadro indiziario complessivo.
La circostanza aggravante per agevolazione mafiosa è stata ritenuta applicabile in considerazione del contesto di controllo territoriale e della continuità della gestione della piazza di spaccio per conto del clan.
Richiamata per il principio della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei delitti aggravati dall'art. 416‑bis.1; la Corte ha precisato che il giudice deve comunque valutare la risalenza temporale dei fatti e motivare specificamente la prognosi di pericolosità.
Norma richiamata per imporre l'onere delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 9212/2017; Sez. 3, n. 44938/2021; Sez. 2, n. 17366/2022; Sez. 5, n. 12869/2022; Sez. 6, n. 11735/2024; Sez. 2, n. 24553/2024
Richiamati principi consolidati: il controllo di legittimità in sede cautelare non comprende la revisione fattuale degli elementi probatori; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito; criteri sulla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari e sulla risalenza temporale.
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla eventuale malafede nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per sanzionare il ricorrente sotto tale profilo.
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il sindacato di legittimità è limitato: non è consentita una completa riconsiderazione fattuale degli elementi probatori, salvo manifesti errori logici o illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni e il loro significato sono valutazioni di merito: il giudice di legittimità si limita a verificare la congruità e la non manifestità illogicità dell'interpretazione data dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nel contesto: dichiarazioni 'scagionanti' non cancellano automaticamente altri elementi indiziari che, se coerenti, possono mantenere la misura cautelare.
- L'aggravante per agevolazione mafiosa può essere desunta dall'insieme degli elementi che mostrano controllo territoriale, continuità nell'attività illecita e rapporto organico con il clan, anche in assenza di prova diretta di ogni singolo episodio.
- Il significativo lapse temporale tra i fatti e l'adozione della misura richiede una motivazione più accurata: non impedisce di per sé la custodia cautelare se il giudice motiva adeguatamente il rischio di reiterazione sulla base delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre evidenziare errori giuridici o illogicità manifeste nella motivazione, non soltanto contestare la valutazione degli indizi.
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