Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29935/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per i reati indicati negli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990 con l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p.; censurate la mancanza di gravi indizi circa la partecipazione all'associazione mafiosa, la scorretta applicazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa e l'insufficiente motivazione delle esigenze cautelari, soprattutto in considerazione del tempo intercorso (circa cinque anni) e dell'assenza di condotte successive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ne ha disposto l'inammissibilità, confermando l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del giudice di merito: le intercettazioni e il tenore dei colloqui sono stati valutati come indici di partecipazione all'associazione; le dichiarazioni dei collaboratori sono state considerate nella loro parte probatoria utile (soprattutto per pregresse condotte) e integrate dal quadro investigativo; l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta desumibile dal ruolo e dalle modalità di gestione della piazza di spaccio in favore del clan; le esigenze cautelari sono state ritenute sussistenti per il pericolo di reiterazione, anche tenendo conto della risalenza temporale e del curriculum criminale del ricorrente. È stata disposta l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte non ha ritenuto sussistente una presentazione del ricorso in malafede alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990

    I reati previsti dagli artt. 73 e 74 (illecita detenzione e traffico di stupefacenti) sono stati ritenuti sussistenti come reati fine collegati all'attività dell'associazione; la valutazione si è basata su intercettazioni e quadro indiziario complessivo.

  • Codice penale

    La circostanza aggravante per agevolazione mafiosa è stata ritenuta applicabile in considerazione del contesto di controllo territoriale e della continuità della gestione della piazza di spaccio per conto del clan.

  • Codice di procedura penale

    Richiamata per il principio della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei delitti aggravati dall'art. 416‑bis.1; la Corte ha precisato che il giudice deve comunque valutare la risalenza temporale dei fatti e motivare specificamente la prognosi di pericolosità.

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per imporre l'onere delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 9212/2017; Sez. 3, n. 44938/2021; Sez. 2, n. 17366/2022; Sez. 5, n. 12869/2022; Sez. 6, n. 11735/2024; Sez. 2, n. 24553/2024

    Richiamati principi consolidati: il controllo di legittimità in sede cautelare non comprende la revisione fattuale degli elementi probatori; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di merito; criteri sulla valutazione della persistenza delle esigenze cautelari e sulla risalenza temporale.

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla eventuale malafede nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per sanzionare il ricorrente sotto tale profilo.

Massime di principio

  • In sede di riesame cautelare il sindacato di legittimità è limitato: non è consentita una completa riconsiderazione fattuale degli elementi probatori, salvo manifesti errori logici o illogicità della motivazione.
  • Le intercettazioni e il loro significato sono valutazioni di merito: il giudice di legittimità si limita a verificare la congruità e la non manifestità illogicità dell'interpretazione data dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate nel contesto: dichiarazioni 'scagionanti' non cancellano automaticamente altri elementi indiziari che, se coerenti, possono mantenere la misura cautelare.
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa può essere desunta dall'insieme degli elementi che mostrano controllo territoriale, continuità nell'attività illecita e rapporto organico con il clan, anche in assenza di prova diretta di ogni singolo episodio.
  • Il significativo lapse temporale tra i fatti e l'adozione della misura richiede una motivazione più accurata: non impedisce di per sé la custodia cautelare se il giudice motiva adeguatamente il rischio di reiterazione sulla base delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre evidenziare errori giuridici o illogicità manifeste nella motivazione, non soltanto contestare la valutazione degli indizi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.